Art. 29. Estinzione di Pegaso 1. Il commissario straordinario ed il collegio dei revisori contabili del consorzio polifunzionale Pegaso, ente strumentale delle aziende regionali per il diritto agli studi universitari (Adisu) istituite e disciplinate dalla legge regionale 31 ottobre 1994, n. 51 (norme per l'attuazione del diritto agli studi universitari) e successive modifiche, nominati con decreti del Presidente della Regione in attuazione della deliberazione della giunta regionale n. 647/2005, continuano ad operare fino all'estinzione del suddetto ente che comunque deve avvenire entro, e non oltre, la fine della presente legislatura, allo scopo di garantire il collaudo delle residenze universitarie e delle altre strutture funzionali al diritto agli studi universitari finanziate e programmate ai sensi della legge n. 338/2000 e successive modifiche. In ogni caso gli incarichi del commissario straordinario e dei membri del collegio dei revisori contabili devono concludersi entro la fine della presente legislatura. 2. Il commissario straordinario indicato al comma 1, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, effettua la ricognizione delle funzioni del consorzio polifunzionale Pegaso, del personale di ruolo in servizio, delle risorse finanziarie e patrimoniali, immobiliari e mobiliari, nonche' di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi esistenti. 3. La giunta regionale, dopo la costituzione, ai sensi degli articoli 14 e 15, del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori contabili di Laziodisu, fermo restando quanto stabilito al comma 1, con propria deliberazione da pubblicare sul Bollettino ufficiale della Regione, trasferisce a Laziodisu le funzioni, il personale e le risorse risultanti dalla ricognizione effettuata ai sensi del comma 2 e dichiara l'estinzione del consorzio polifunzionale Pegaso. 4. A decorrere dalla data di pubblicazione della deliberazione della giunta regionale di cui al comma 3, Laziodisu subentra al consorzio polifunzionale Pegaso nella titolarita' dei rapporti giuridici attivi e passivi in essere e assicura la continuita' delle funzioni gia' svolte dal consorzio stesso nel rispetto dei seguenti criteri: a) le attivita' inerenti alla manutenzione straordinaria delle residenze universitarie e delle altre strutture funzionali al diritto agli studi universitari oltre il limite di spesa fissato dal piano annuale ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera h), nonche' le attivita' inerenti alla progettazione, alla realizzazione, al potenziamento e alla ristrutturazione delle residenze universitarie e delle altre strutture funzionali al diritto agli studi universitari, comprese quelle di cui alla legge n. 338/2000 e successive modifiche, sono espletate da un'apposita struttura centrale di Laziodisu; b) le attivita' inerenti alla gestione e manutenzione ordinaria degli alloggi, delle residenze universitarie e delle altre strutture funzionali al diritto agli studi universitari, nonche' le attivita' inerenti alla manutenzione straordinaria delle residenze universitarie e delle altre strutture funzionali al diritto agli studi universitari nel limite di spesa fissato dal piano annuale ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera h), sono espletate dalle Adisu, le quali provvedono, altresi', ad erogare, anche mediante convenzioni con i comuni sede dell'universita' o dell'istituzione di riferimento e con le associazioni studentesche, dei proprietari e degli inquilini, nonche' con gli enti pubblici o privati senza fini di lucro, che garantiscono condizioni contrattuali di locazione conformi agli indirizzi fissati da Laziodisu, il servizio per le locazioni delle strutture immobiliari rivolto agli studenti con compiti di: 1) collegamento tra i locatori e gli studenti; 2) informazione e supporto nella ricerca di alloggi, nonche' di consulenza nella stipulazione dei contratti a canone agevolato per studenti fuori sede non beneficiari dei servizi abitativi, attuati in collaborazione con i comuni sede dell'universita' di riferimento, le associazioni degli inquilini e dei proprietari; 3) assistenza legale agli studenti che denunciano situazioni di locazione non regolare. 5. I dipendenti di ruolo del consorzio polifunzionale Pegaso, trasferiti con la deliberazione della giunta regionale di cui al comma 3, sono iscritti nel ruolo del personale di Laziodisu ed assegnati alla struttura centrale preposta all'espletamento delle attivita' indicate al comma 4, lettera a). Tali dipendenti continuano, senza interruzione, il rapporto di lavoro regolato dai rispettivi contratti individuali, secondo la disciplina del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Regioni-Autonomie locali, e agli stessi si riconosce a tutti gli effetti l'anzianita' maturata presso l'ente di provenienza.