Art. 31. Durata in carica dei direttori generali di Laziodisu e di Pegaso 1. In sede di prima applicazione della presente legge: a) il direttore generale dell'agenzia per il diritto agli studi universitari nel Lazio - Laziodisu, di cui alla legge regionale n. 25/2003 e successive modifiche, e' confermato in qualita' di direttore generale di Laziodisu, di cui al capo II; b) l'incarico di direttore generale di Pegaso cessa di diritto alla data del conferimento dell'incarico di dirigente della struttura centrale di Laziodisu, di cui all'art. 29, comma 4, lettera a).