Art. 31.
  Durata in carica dei direttori generali di Laziodisu e di Pegaso

   1. In sede di prima applicazione della presente legge:
    a)  il  direttore generale dell'agenzia per il diritto agli studi
universitari  nel  Lazio  - Laziodisu, di cui alla legge regionale n.
25/2003   e  successive  modifiche,  e'  confermato  in  qualita'  di
direttore generale di Laziodisu, di cui al capo II;
    b)  l'incarico  di  direttore generale di Pegaso cessa di diritto
alla data del conferimento dell'incarico di dirigente della struttura
centrale di Laziodisu, di cui all'art. 29, comma 4, lettera a).