Art. 32.
             Programma operativo e primo piano triennale

   1.  Entro  novanta  giorni  dalla  data di entrata in vigore della
presente legge la Giunta regionale adotta la proposta del primo piano
triennale con le procedure previste dall'art. 9.
   2.  Relativamente  all'anno  accademico  2008/2009  continuano  ad
applicarsi  le  disposizioni di cui all'art. 20 della legge regionale
n. 25/2003 e successive modifiche.
   3.  A  decorrere  dall'anno  accademico  2008/2009, le convenzioni
stipulate  tra  Laziodisu,  le  universita'  non  statali  legalmente
riconosciute,  gli  istituti  universitari  e  le istituzioni di alta
cultura  sono  adeguate  alle  disposizioni  della presente legge nel
rispetto  delle  direttive  adottate  dalla giunta regionale ai sensi
dell'art. 8, comma 3.