Art. 32. Programma operativo e primo piano triennale 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale adotta la proposta del primo piano triennale con le procedure previste dall'art. 9. 2. Relativamente all'anno accademico 2008/2009 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 20 della legge regionale n. 25/2003 e successive modifiche. 3. A decorrere dall'anno accademico 2008/2009, le convenzioni stipulate tra Laziodisu, le universita' non statali legalmente riconosciute, gli istituti universitari e le istituzioni di alta cultura sono adeguate alle disposizioni della presente legge nel rispetto delle direttive adottate dalla giunta regionale ai sensi dell'art. 8, comma 3.