Art. 5.
                  Ruolo di Laziodisu e delle Adisu

   1.  Laziodisu e le Adisu, disciplinate al capo II, al fine di dare
completa realizzazione al principio di cui all'art. 3, secondo comma,
della  Costituzione,  assicurano  l'attuazione  degli interventi, dei
servizi e delle prestazioni indicati all'art. 6.
   2.  Laziodisu  svolge,  altresi',  il ruolo di ente regolatore del
sistema integrato di interventi, servizi e prestazioni per il diritto
agli  studi  universitari, provvedendo a stabilire le regole generali
di  gestione  e le procedure amministrative, nel rispetto dei criteri
di economicita', efficacia ed efficienza, e a controllare la relativa
applicazione in ambito territoriale.