Art. 5. Ruolo di Laziodisu e delle Adisu 1. Laziodisu e le Adisu, disciplinate al capo II, al fine di dare completa realizzazione al principio di cui all'art. 3, secondo comma, della Costituzione, assicurano l'attuazione degli interventi, dei servizi e delle prestazioni indicati all'art. 6. 2. Laziodisu svolge, altresi', il ruolo di ente regolatore del sistema integrato di interventi, servizi e prestazioni per il diritto agli studi universitari, provvedendo a stabilire le regole generali di gestione e le procedure amministrative, nel rispetto dei criteri di economicita', efficacia ed efficienza, e a controllare la relativa applicazione in ambito territoriale.