Art. 7. Soggetti beneficiari 1. Gli interventi, i servizi e le prestazioni indicati all'art. 6 sono rivolti, con riferimento alle varie tipologie, agli studenti iscritti presso le universita' e le altre istituzioni che hanno sede legale nella Regione Lazio e rilasciano titoli di studio aventi valore legale, ovvero sono rivolti a coloro che intendono accedere a corsi post-lauream di alta formazione. Possono, altresi', beneficiare degli interventi, dei servizi e delle prestazioni indicati all'art. 6 gli studenti iscritti presso universita' e altre istituzioni aventi sede legale in regioni diverse dalla Regione Lazio, iscritti presso sedi distaccate nel territorio della Regione stessa, sulla base di intese stipulate con le universita' o istituzioni e le regioni interessate, che garantiscano forme di compensazione dei relativi oneri ed eventuali condizioni di reciprocita'. 2. Gli studenti gia' in possesso di uno dei titoli rilasciati per i corsi di studio di cui all'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001 (disposizioni per l'uniformita' di trattamento sul diritto agli studi universitari, a norma dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390) non possono accedere agli interventi, servizi e prestazioni previsti all'art. 6, destinati agli studenti capaci e meritevoli sprovvisti o carenti di mezzi, nel caso di ulteriore iscrizione ad uno dei suddetti corsi. 3. Gli studenti stranieri non appartenenti all'Unione europea, apolidi e rifugiati politici accedono, a parita' di trattamento con gli studenti aventi cittadinanza italiana, agli interventi, ai servizi ed alle prestazioni indicati all'art. 6, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia. 4. Gli studenti di cui ai commi 1 e 3, beneficiari degli interventi, dei servizi e delle prestazioni indicati all'art. 6, decadono dagli stessi in caso di produzione incompleta o irregolare della certificazione richiesta dalla normativa vigente in materia.