Art. 2.
         Natura giuridica e forme di autonomia delle agenzie

   1.  Le  agenzie  sono unita' amministrative della Regione preposte
allo   svolgimento   di   attivita'  tecnico-operative  di  interesse
regionale,  che  richiedono  particolari professionalita', conoscenze
specialistiche e specifiche modalita' di organizzazione del lavoro.
   2.    Alle   agenzie   e'   riconosciuta   autonomia   gestionale,
organizzativa,  finanziaria  e  contabile  nei  limiti  delle risorse
disponibili e in conformita' agli atti regionali di definizione delle
politiche,  degli  obiettivi  programmatici,  degli indirizzi e delle
direttive.
   3.  Ai  fini  di cui al comma 2, la giunta regionale, nel rispetto
degli   istituti   della   partecipazione  sindacale  previsti  dalla
normativa   contrattuale,   su   proposta   dell'assessore  regionale
competente  nella  materia  in  cui  opera  ciascuna agenzia, adotta,
sentite  le  commissioni consiliari competenti, i programmi triennali
di  attivita'  delle  singole agenzie e gli altri atti di indirizzo e
direttiva  ai  quali  esse  devono  conformare  la propria azione. La
giunta  regionale, altresi', esercita la vigilanza e il controllo nei
confronti delle agenzie.