Art. 2. Natura giuridica e forme di autonomia delle agenzie 1. Le agenzie sono unita' amministrative della Regione preposte allo svolgimento di attivita' tecnico-operative di interesse regionale, che richiedono particolari professionalita', conoscenze specialistiche e specifiche modalita' di organizzazione del lavoro. 2. Alle agenzie e' riconosciuta autonomia gestionale, organizzativa, finanziaria e contabile nei limiti delle risorse disponibili e in conformita' agli atti regionali di definizione delle politiche, degli obiettivi programmatici, degli indirizzi e delle direttive. 3. Ai fini di cui al comma 2, la giunta regionale, nel rispetto degli istituti della partecipazione sindacale previsti dalla normativa contrattuale, su proposta dell'assessore regionale competente nella materia in cui opera ciascuna agenzia, adotta, sentite le commissioni consiliari competenti, i programmi triennali di attivita' delle singole agenzie e gli altri atti di indirizzo e direttiva ai quali esse devono conformare la propria azione. La giunta regionale, altresi', esercita la vigilanza e il controllo nei confronti delle agenzie.