Art. 3.
  Attivita' nell'interesse di enti locali e di altri enti pubblici

   1.  Le  agenzie  possono  svolgere  le attivita' tecnico-operative
nelle  materie  di  propria  competenza  anche nell'interesse di enti
locali  e  di  altri  enti pubblici regionali, sulla base di apposite
intese tra la Regione e l'ente interessato.