Art. 4.
                          D i r e t t o r e

   1.  Organo  dell'agenzia  e'  il  direttore, nominato dalla giunta
regionale ai sensi dell'art. 53, comma 2, dello statuto, scelto tra i
soggetti  iscritti  nel  ruolo  del personale dirigente della Regione
ovvero  tra  esperti  e  professionisti  esterni  all'amministrazione
regionale,  in  possesso  dei  requisiti previsti nelle singole leggi
istitutive.
   2.  Al  direttore  si applica la normativa vigente per i direttori
regionali relativa al conferimento e alla durata dell'incarico, fatte
salve  le  norme generali dettate dalla presente legge e la specifica
disciplina  stabilita  dalle leggi regionali istitutive delle singole
agenzie  e  dai  regolamenti  di organizzazione di cui all'art. 5. Il
trattamento  economico  del  direttore  e'  determinato  dalla giunta
regionale,  sulla base di parametri che tengano conto delle tipologie
organizzative,  dell'entita'  delle  competenze e delle dimensioni in
termini  di risorse finanziarie, umane e strumentali dell'agenzia, in
misura,  comunque,  non  superiore  al limite massimo stabilito per i
direttori  regionali  dall'art. 39, comma 3, della legge regionale 15
settembre  2005, n. 16 (assestamento del bilancio di previsione della
Regione Lazio per l'anno finanziario 2005).
   3.  Il direttore dirige e coordina le attivita' dell'agenzia ed e'
responsabile   dell'efficienza,  dell'efficacia  e  dell'economicita'
della  gestione  nonche' della conformita' della gestione stessa agli
atti di indirizzo e di direttiva definiti dalla giunta regionale, con
particolare riguardo al programma triennale di attivita' dell'agenzia
di cui all'art. 2.
   Il direttore, tra l'altro:
    a)  predispone  la  proposta  di  regolamento  di  organizzazione
dell'agenzia  ai  sensi  dell'art.  5  e  la  trasmette  alla  giunta
regionale per la relativa adozione;
    b)  predispone  la  proposta  di  programma  annuale di attivita'
dell'agenzia  ai  sensi  dell'art.  6  e  la  trasmette  alla  giunta
regionale,  entro  il  30  ottobre  di  ogni  anno,  per  la relativa
adozione;
    c)  adotta  il bilancio di previsione, l'assestamento al bilancio
stesso  e  le  relative  variazioni nonche' il rendiconto generale ai
sensi dell'art. 7;
    d) redige la relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente
e  sui risultati conseguiti, anche in termini finanziari, da allegare
al rendiconto;
    e) assegna ai dirigenti gli obiettivi amministrativi e gestionali
da  realizzare  nel  periodo  di  validita'  del programma annuale di
attivita'  dell'agenzia  di  cui  all'art.  6,  nonche' le necessarie
risorse umane, finanziarie e strumentali;
    f)  verifica  i  risultati  di  gestione  e  valuta annualmente i
dirigenti con riferimento agli obiettivi assegnati.