Art. 4. D i r e t t o r e 1. Organo dell'agenzia e' il direttore, nominato dalla giunta regionale ai sensi dell'art. 53, comma 2, dello statuto, scelto tra i soggetti iscritti nel ruolo del personale dirigente della Regione ovvero tra esperti e professionisti esterni all'amministrazione regionale, in possesso dei requisiti previsti nelle singole leggi istitutive. 2. Al direttore si applica la normativa vigente per i direttori regionali relativa al conferimento e alla durata dell'incarico, fatte salve le norme generali dettate dalla presente legge e la specifica disciplina stabilita dalle leggi regionali istitutive delle singole agenzie e dai regolamenti di organizzazione di cui all'art. 5. Il trattamento economico del direttore e' determinato dalla giunta regionale, sulla base di parametri che tengano conto delle tipologie organizzative, dell'entita' delle competenze e delle dimensioni in termini di risorse finanziarie, umane e strumentali dell'agenzia, in misura, comunque, non superiore al limite massimo stabilito per i direttori regionali dall'art. 39, comma 3, della legge regionale 15 settembre 2005, n. 16 (assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 2005). 3. Il direttore dirige e coordina le attivita' dell'agenzia ed e' responsabile dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicita' della gestione nonche' della conformita' della gestione stessa agli atti di indirizzo e di direttiva definiti dalla giunta regionale, con particolare riguardo al programma triennale di attivita' dell'agenzia di cui all'art. 2. Il direttore, tra l'altro: a) predispone la proposta di regolamento di organizzazione dell'agenzia ai sensi dell'art. 5 e la trasmette alla giunta regionale per la relativa adozione; b) predispone la proposta di programma annuale di attivita' dell'agenzia ai sensi dell'art. 6 e la trasmette alla giunta regionale, entro il 30 ottobre di ogni anno, per la relativa adozione; c) adotta il bilancio di previsione, l'assestamento al bilancio stesso e le relative variazioni nonche' il rendiconto generale ai sensi dell'art. 7; d) redige la relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente e sui risultati conseguiti, anche in termini finanziari, da allegare al rendiconto; e) assegna ai dirigenti gli obiettivi amministrativi e gestionali da realizzare nel periodo di validita' del programma annuale di attivita' dell'agenzia di cui all'art. 6, nonche' le necessarie risorse umane, finanziarie e strumentali; f) verifica i risultati di gestione e valuta annualmente i dirigenti con riferimento agli obiettivi assegnati.