Art. 5. Organizzazione e personale. Comitati tecnici e consulenti 1. L'organizzazione delle agenzie, rispondente ai criteri di cui all'art. 1, comma 1, e' disciplinata, in coerenza con la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (disciplina del sistema organizzativo della giunta e del consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche, e nel rispetto della specifica disciplina stabilita dalle leggi regionali istitutive, con regolamenti adottati dalla Giunta regionale, ai sensi dell'art. 47, comma 2, lettera d), dello statuto. La proposta di regolamento di organizzazione di ciascuna agenzia e' predisposta dal direttore ed e' trasmessa alla giunta regionale. 2. I regolamenti di cui al comma 1 stabiliscono, in particolare: a) le competenze del direttore e degli altri dirigenti; b) le modalita' per il conferimento degli incarichi dirigenziali; c) le modalita' per l'assegnazione ai dirigenti degli obiettivi programmatici e delle necessarie risorse umane, finanziarie e strumentali, nonche' per la verifica dei risultati di gestione, in coerenza con la normativa regionale vigente in materia di ordinamento delle strutture organizzative e del personale; d) le modalita' per lo svolgimento delle attivita' nell'interesse di enti locali e di altri enti pubblici regionali ai sensi dell'art. 3 . 3. Le leggi istitutive delle singole agenzie e i rispettivi regolamenti di organizzazione possono prevedere, in considerazione della peculiarita' delle attivita' svolte e di specifici progetti previsti dal programma annuale di attivita' di cui all'art. 6, appositi comitati tecnici composti, oltre che da personale regionale, anche da esperti esterni che operano a titolo gratuito. 4. Le agenzie, per l'espletamento delle attivita' ordinarie, si avvalgono di personale assunto a tempo indeterminato appartenente ai ruoli della Regione. Le agenzie possono avvalersi, negli altri casi, di personale assunto dalla Regione con contratto di diritto privato nonche' di consulenti esterni di comprovata esperienza, in conformita' alle disposizioni contenute nei rispettivi regolamenti di organizzazione. 5. Le agenzie possono avvalersi, previa sottoscrizione di apposite convenzioni e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, della collaborazione di enti senza fini di lucro, operanti nel campo della ricerca scientifica, per l'effettuazione di studi, indagini e ricerche che siano strettamente connessi ai compiti assegnati.