Art. 5.
      Organizzazione e personale. Comitati tecnici e consulenti

   1.  L'organizzazione  delle agenzie, rispondente ai criteri di cui
all'art.  1,  comma  1,  e'  disciplinata,  in  coerenza con la legge
regionale   18   febbraio   2002,   n.   6  (disciplina  del  sistema
organizzativo  della  giunta  e del consiglio e disposizioni relative
alla  dirigenza  ed al personale regionale) e successive modifiche, e
nel   rispetto  della  specifica  disciplina  stabilita  dalle  leggi
regionali   istitutive,   con   regolamenti   adottati  dalla  Giunta
regionale, ai sensi dell'art. 47, comma 2, lettera d), dello statuto.
La  proposta  di regolamento di organizzazione di ciascuna agenzia e'
predisposta dal direttore ed e' trasmessa alla giunta regionale.
   2. I regolamenti di cui al comma 1 stabiliscono, in particolare:
    a) le competenze del direttore e degli altri dirigenti;
    b) le modalita' per il conferimento degli incarichi dirigenziali;
    c)  le  modalita' per l'assegnazione ai dirigenti degli obiettivi
programmatici   e  delle  necessarie  risorse  umane,  finanziarie  e
strumentali,  nonche'  per  la verifica dei risultati di gestione, in
coerenza con la normativa regionale vigente in materia di ordinamento
delle strutture organizzative e del personale;
    d) le modalita' per lo svolgimento delle attivita' nell'interesse
di  enti locali e di altri enti pubblici regionali ai sensi dell'art.
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   3.  Le  leggi  istitutive  delle  singole  agenzie  e i rispettivi
regolamenti  di  organizzazione  possono prevedere, in considerazione
della  peculiarita'  delle  attivita'  svolte e di specifici progetti
previsti  dal  programma  annuale  di  attivita'  di  cui all'art. 6,
appositi comitati tecnici composti, oltre che da personale regionale,
anche da esperti esterni che operano a titolo gratuito.
   4.  Le  agenzie,  per l'espletamento delle attivita' ordinarie, si
avvalgono  di personale assunto a tempo indeterminato appartenente ai
ruoli  della Regione. Le agenzie possono avvalersi, negli altri casi,
di  personale  assunto dalla Regione con contratto di diritto privato
nonche'   di   consulenti   esterni   di  comprovata  esperienza,  in
conformita' alle disposizioni contenute nei rispettivi regolamenti di
organizzazione.
   5. Le agenzie possono avvalersi, previa sottoscrizione di apposite
convenzioni e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, della
collaborazione  di enti senza fini di lucro, operanti nel campo della
ricerca   scientifica,  per  l'effettuazione  di  studi,  indagini  e
ricerche che siano strettamente connessi ai compiti assegnati.