Art. 6. Programma annuale di attivita' 1. Entro il 31 gennaio di ogni anno, a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale di bilancio o di autorizzazione all'esercizio provvisorio, la giunta regionale adotta, in coerenza con l'art. 30 della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (norme in materia di programmazione, bilancio e contabilita' della Regione) e successive modifiche e in attuazione del programma triennale di cui all'art. 2, il programma annuale di attivita' di ciascuna agenzia che costituisce atto di indirizzo e di direttiva della giunta regionale nei confronti del direttore per l'attivita' amministrativa e gestionale dell'agenzia stessa, nonche' il riferimento per l'esercizio del controllo strategico previsto dalla normativa regionale vigente in materia. 2. La proposta di programma annuale di attivita' dell'agenzia e' predisposta dal direttore ed e' trasmessa all'assessore regionale competente nella materia in cui opera l'agenzia stessa. 3. Il programma annuale di attivita' dell'agenzia assegna al direttore gli obiettivi e i progetti da realizzare nel periodo cui si riferisce il bilancio annuale nonche' le necessarie risorse umane, finanziarie, strumentali e patrimoniali.