Art. 6.
                   Programma annuale di attivita'

   1.  Entro  il  31  gennaio di ogni anno, a seguito dell'entrata in
vigore   della  legge  regionale  di  bilancio  o  di  autorizzazione
all'esercizio  provvisorio,  la  giunta regionale adotta, in coerenza
con l'art. 30 della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (norme in
materia  di  programmazione, bilancio e contabilita' della Regione) e
successive  modifiche  e in attuazione del programma triennale di cui
all'art. 2, il programma annuale di attivita' di ciascuna agenzia che
costituisce  atto  di indirizzo e di direttiva della giunta regionale
nei   confronti   del  direttore  per  l'attivita'  amministrativa  e
gestionale   dell'agenzia   stessa,   nonche'   il   riferimento  per
l'esercizio   del   controllo  strategico  previsto  dalla  normativa
regionale vigente in materia.
   2.  La  proposta di programma annuale di attivita' dell'agenzia e'
predisposta  dal  direttore  ed  e' trasmessa all'assessore regionale
competente nella materia in cui opera l'agenzia stessa.
   3.  Il  programma  annuale  di  attivita'  dell'agenzia assegna al
direttore gli obiettivi e i progetti da realizzare nel periodo cui si
riferisce  il  bilancio  annuale nonche' le necessarie risorse umane,
finanziarie, strumentali e patrimoniali.