Art. 9.
                             Abrogazioni

   1. Sono abrogati:
    a)  la  legge  regionale  25  maggio  1989,  n.  27 (costituzione
dell'istituto  per la grafica, la comunicazione visiva e le attivita'
ad esse connesse);
    b)  l'art.  27  della  legge  regionale  27  aprile  1993,  n. 21
(disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione
della  Regione  Lazio  per  l'esercizio  finanziario  1993), relativo
all'istituzione dell'agenzia regionale per i parchi;
    c)  la  legge  regionale  6  dicembre 1994, n. 65 (modifica della
legge  regionale  25  maggio  1989, n. 27, concernente: «Costituzione
dell'istituto  per la grafica, la comunicazione visiva e le attivita'
connesse»);
    d)  la  sezione  II  del capo III della legge regionale  7 agosto
1998,  n.  38  (organizzazione  delle  funzioni regionali e locali in
materia  di  politiche  attive  per  il lavoro), relativa all'agenzia
Lazio lavoro;
    e)  l'art.  3  della  legge  regionale  10  settembre 1998, n. 41
(Modifica  alla  legge  regionale   7 agosto 1998, n. 38 concernente:
«Organizzazione  delle  funzioni  regionali  e  locali  in materia di
politiche  attive  per  il  lavoro»), relativo a modifica all'art. 10
della legge regionale n. 38/1998;
    f)  il comma 4 dell'art. 200 della legge regionale 6 agosto 1999,
n. 14 (organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per
la   realizzazione  del  decentramento  amministrativo),  relativo  a
modifiche alla legge regionale n. 38/1998;
    g) l'art. 3 della legge regionale 5 ottobre 1999, n. 28, relativo
a  modifiche  all'art. 27 della legge regionale n. 21/1993 istitutivo
dell'agenzia regionale per i parchi;
    h)  il  capo  V  della  legge  regionale  11 dicembre 1998, n. 53
(Organizzazione  regionale  della  difesa  del  suolo in applicazione
della  legge  18 maggio 1989, n. 183), relativo all'agenzia regionale
per la difesa del suolo;
    i)  la  legge  regionale 3 gennaio 2000, n. 5 (modificazioni alla
legge  regionale  25  maggio  1989, n. 27, concernente: «Costituzione
dell'istituto  per la grafica, la comunicazione visiva e le attivita'
ad  esse  connesse», come modificata dalla legge regionale 6 dicembre
1994, n. 65);
    l)  l'art.  125  della  legge  regionale  10  maggio  2001, n. 10
(disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio della Regione
Lazio  per  l'esercizio  finanziario 2001), relativo a modifiche alla
legge regionale n. 53/1998;
    m)  l'art.  21  della legge regionale 16 aprile 2002, n. 8 (legge
finanziaria  regionale  per  l'esercizio  2002), relativo a modifiche
alla legge regionale n. 27/1989;
    n)  il capo I del titolo II della legge regionale 20 giugno 2002,
n.  15  (testo  unico  in  materia  di  sport),  relativo all'agenzia
regionale per lo sport.
    o)  l'art.  3  della  legge  regionale  25  settembre 2002, n. 33
(modifiche alla legge regionale 20 giugno 2002, n. 15 «Testo unico in
materia  di  sport»),  relativo all'inversione degli articoli 20 e 21
della legge regionale n. 15/2002;
    p) il comma 2 dell'art. 36 della legge regionale 6 febbraio 2003,
n.  2  (legge finanziaria regionale per l'esercizio 2003), relativo a
modifiche alla legge regionale n. 53/1998;
    q)  l'art.  14  della  legge  regionale  11 settembre 2003, n. 29
(assestamento  del  bilancio  di  previsione  della Regione Lazio per
l'anno  finanziario  2003), relativo a modifiche alla legge regionale
n. 38/1998;
    r)  la lettera a) del comma 10 dell'art. 20 della legge regionale
27  febbraio  2004, n. 2 (legge finanziaria regionale per l'esercizio
2004), relativa a modifiche alla legge regionale n. 15/2002;
    s)  il  comma  1  dell'art.  37  della legge regionale n. 2/2004,
relativo a modifiche alla legge regionale n. 53/1998;
    t)  l'art. 16 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9 (legge
finanziaria  regionale  per  l'esercizio  2005), relativo a modifiche
alla legge regionale n. 38/1998;
    u)  l'art.  35  della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 (legge
finanziaria  regionale  per  l'esercizio  2006), relativo a modifiche
all'art. 27 della legge regionale n. 21/1993;
    v)  l'art.  173  della  legge  regionale  n.  4/2006,  relativo a
modifiche alla legge regionale n. 27/1989.
   2.  L'abrogazione  delle  disposizioni  di  cui al comma 1 decorre
dalla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti dall'art. 8,
comma 7, fermo restando quanto disposto dalla lettera d) dello stesso
comma.  A  decorrere  dalla  suddetta data, le disposizioni contenute
nelle  leggi  regionali  istitutive degli enti di cui al comma 1 e in
altre   disposizioni   regionali   legislative  e  regolamentari  che
richiamano  gli  enti  stessi  e  le  relative  funzioni si intendono
riferite alle corrispondenti agenzie in quanto rientranti nell'ambito
delle rispettive competenze.
    Roma, 1° febbraio 2008
                              MARRAZZO