Art. 9. Abrogazioni 1. Sono abrogati: a) la legge regionale 25 maggio 1989, n. 27 (costituzione dell'istituto per la grafica, la comunicazione visiva e le attivita' ad esse connesse); b) l'art. 27 della legge regionale 27 aprile 1993, n. 21 (disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1993), relativo all'istituzione dell'agenzia regionale per i parchi; c) la legge regionale 6 dicembre 1994, n. 65 (modifica della legge regionale 25 maggio 1989, n. 27, concernente: «Costituzione dell'istituto per la grafica, la comunicazione visiva e le attivita' connesse»); d) la sezione II del capo III della legge regionale 7 agosto 1998, n. 38 (organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di politiche attive per il lavoro), relativa all'agenzia Lazio lavoro; e) l'art. 3 della legge regionale 10 settembre 1998, n. 41 (Modifica alla legge regionale 7 agosto 1998, n. 38 concernente: «Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di politiche attive per il lavoro»), relativo a modifica all'art. 10 della legge regionale n. 38/1998; f) il comma 4 dell'art. 200 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo), relativo a modifiche alla legge regionale n. 38/1998; g) l'art. 3 della legge regionale 5 ottobre 1999, n. 28, relativo a modifiche all'art. 27 della legge regionale n. 21/1993 istitutivo dell'agenzia regionale per i parchi; h) il capo V della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53 (Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183), relativo all'agenzia regionale per la difesa del suolo; i) la legge regionale 3 gennaio 2000, n. 5 (modificazioni alla legge regionale 25 maggio 1989, n. 27, concernente: «Costituzione dell'istituto per la grafica, la comunicazione visiva e le attivita' ad esse connesse», come modificata dalla legge regionale 6 dicembre 1994, n. 65); l) l'art. 125 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10 (disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2001), relativo a modifiche alla legge regionale n. 53/1998; m) l'art. 21 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 8 (legge finanziaria regionale per l'esercizio 2002), relativo a modifiche alla legge regionale n. 27/1989; n) il capo I del titolo II della legge regionale 20 giugno 2002, n. 15 (testo unico in materia di sport), relativo all'agenzia regionale per lo sport. o) l'art. 3 della legge regionale 25 settembre 2002, n. 33 (modifiche alla legge regionale 20 giugno 2002, n. 15 «Testo unico in materia di sport»), relativo all'inversione degli articoli 20 e 21 della legge regionale n. 15/2002; p) il comma 2 dell'art. 36 della legge regionale 6 febbraio 2003, n. 2 (legge finanziaria regionale per l'esercizio 2003), relativo a modifiche alla legge regionale n. 53/1998; q) l'art. 14 della legge regionale 11 settembre 2003, n. 29 (assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 2003), relativo a modifiche alla legge regionale n. 38/1998; r) la lettera a) del comma 10 dell'art. 20 della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2 (legge finanziaria regionale per l'esercizio 2004), relativa a modifiche alla legge regionale n. 15/2002; s) il comma 1 dell'art. 37 della legge regionale n. 2/2004, relativo a modifiche alla legge regionale n. 53/1998; t) l'art. 16 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9 (legge finanziaria regionale per l'esercizio 2005), relativo a modifiche alla legge regionale n. 38/1998; u) l'art. 35 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 (legge finanziaria regionale per l'esercizio 2006), relativo a modifiche all'art. 27 della legge regionale n. 21/1993; v) l'art. 173 della legge regionale n. 4/2006, relativo a modifiche alla legge regionale n. 27/1989. 2. L'abrogazione delle disposizioni di cui al comma 1 decorre dalla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti dall'art. 8, comma 7, fermo restando quanto disposto dalla lettera d) dello stesso comma. A decorrere dalla suddetta data, le disposizioni contenute nelle leggi regionali istitutive degli enti di cui al comma 1 e in altre disposizioni regionali legislative e regolamentari che richiamano gli enti stessi e le relative funzioni si intendono riferite alle corrispondenti agenzie in quanto rientranti nell'ambito delle rispettive competenze. Roma, 1° febbraio 2008 MARRAZZO