Art. 10.
      Modifiche all'art. 13 del regolamento regionale n. 2/2002

   1. L'art. 13 del regolamento regionale n. 2/2002 e' sostituito dal
seguente:
   «Art.  13  (Criteri  di  valutazione).  -  1.  Il  nucleo valuta i
progetti secondo i seguenti criteri elencati in ordine di priorita':
    a) effettiva cantierabilita';
    b)  percentuale  di  contributo  richiesto  rispetto  alla  spesa
ammessa a contributo;
    c)   rapporto  tra  il  contributo  per  addetto  ed  occupazione
aggiuntiva prevista nel progetto;
    d)  struttura proponente sotto il profilo della professionalita',
dell'organizzazione  e  presenza  della certificazione contabile e di
qualita';
    e)  congruita'  tra  costi  e  benefici  per  le  imprese  ed  il
territorio;
    f) tempi di esecuzione;
    g) grado di partecipazione delle parti economiche e sociali.
   2.  I  punteggi  da attribuire a ciascun criterio sono specificati
nel bando. A parita' di punteggio totale e' preferito il progetto con
il  punteggio  piu'  alto  in  un solo criterio, a partire dal primo,
seguendo l'ordine di cui sopra.».