Art. 10. Modifiche all'art. 13 del regolamento regionale n. 2/2002 1. L'art. 13 del regolamento regionale n. 2/2002 e' sostituito dal seguente: «Art. 13 (Criteri di valutazione). - 1. Il nucleo valuta i progetti secondo i seguenti criteri elencati in ordine di priorita': a) effettiva cantierabilita'; b) percentuale di contributo richiesto rispetto alla spesa ammessa a contributo; c) rapporto tra il contributo per addetto ed occupazione aggiuntiva prevista nel progetto; d) struttura proponente sotto il profilo della professionalita', dell'organizzazione e presenza della certificazione contabile e di qualita'; e) congruita' tra costi e benefici per le imprese ed il territorio; f) tempi di esecuzione; g) grado di partecipazione delle parti economiche e sociali. 2. I punteggi da attribuire a ciascun criterio sono specificati nel bando. A parita' di punteggio totale e' preferito il progetto con il punteggio piu' alto in un solo criterio, a partire dal primo, seguendo l'ordine di cui sopra.».