Art. 11.
      Modifiche all'art. 15 del regolamento regionale n. 2/2002

   1.  Il comma 1 dell'art. 15 del regolamento regionale n. 2/2002 e'
sostituto dal seguente:
   «l.  L'agenzia  procede  all'erogazione dei contributi ai soggetti
beneficiari.».
   2.  Al comma 2 dell'art. 15 del regolamento regionale n. 2/2002 la
parola: «trenta» e' sostituita dalla seguente: «sessanta».