Art. 11. Modifiche all'art. 15 del regolamento regionale n. 2/2002 1. Il comma 1 dell'art. 15 del regolamento regionale n. 2/2002 e' sostituto dal seguente: «l. L'agenzia procede all'erogazione dei contributi ai soggetti beneficiari.». 2. Al comma 2 dell'art. 15 del regolamento regionale n. 2/2002 la parola: «trenta» e' sostituita dalla seguente: «sessanta».