Art. 12. Modifiche all'art. 18 del regolamento regionale n. 2/2002 1. Al comma 1 dell'art. 18 del regolamento regionale n. 2/2002 le parole: «il direttore regionale» sono sostituite dalle seguenti: «il direttore del Dipartimento economico ed occupazionale, salvo delega al direttore regionale». 2. Dopo il comma 1 dell'art. 18 del regolamento regionale n. 2/2002 e' aggiunto il seguente: «1-bis. Alla modifica ed al rinnovo della convenzione di cui al comma 1 provvede il Direttore del dipartimento economico ed occupazionale, salvo delega al direttore regionale.».