Art. 12.
      Modifiche all'art. 18 del regolamento regionale n. 2/2002

   1.  Al comma 1 dell'art. 18 del regolamento regionale n. 2/2002 le
parole:
   «il  direttore  regionale»  sono  sostituite  dalle  seguenti: «il
direttore  del  Dipartimento economico ed occupazionale, salvo delega
al direttore regionale».
   2.  Dopo  il  comma  1  dell'art.  18 del regolamento regionale n.
2/2002 e' aggiunto il seguente:
   «1-bis.  Alla  modifica  ed al rinnovo della convenzione di cui al
comma   1   provvede  il  Direttore  del  dipartimento  economico  ed
occupazionale, salvo delega al direttore regionale.».