Art. 5. Modifiche all'art. 6 del regolamento regionale n. 2/2002 1. L'art. 6 del regolamento regionale n. 2/2002 e' sostituito dal seguente: «Art. 6 (Progetti di sviluppo e qualificazione delle imprese e delle aggregazioni di imprese e progetti innovativi di sistema). - 1. La Regione, ai sensi dell'art. 5 della legge, finanzia progetti di sviluppo e qualificazione delle imprese e delle aggregazioni di imprese relativi a investimenti, attivita' di ricerca e sviluppo, servizi reali e formazione. 2. Ai sensi dell'art. 4 del regolamento (CE) n. 70/2001 e successive modifiche, sono concessi contributi per investimenti, nei limiti delle risorse disponibili, ai soggetti che realizzano investimenti in immobilizzazioni materiali ed immateriali. Detti contributi possono essere sono concessi a tutti i soggetti di cui all'art. 3, ad esclusione delle grandi imprese, a condizione che il soggetto richiedente si impegni a conservare i beni per un periodo di almeno cinque anni nell'area oggetto del finanziamento. 3. Ai sensi dell'art. 5-bis del regolamento (CE) n. 70/2001e successive modifiche sono concessi contributi per l'attivita' di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo, nei limiti delle risorse disponibili, ai soggetti che realizzano attivita' di ricerca industriale, intesa come ricerca pianificata, indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze nonche' attivita' di sviluppo precompetitivo, inteso come piani di concretizzazione dei risultati della ricerca industriale. 4. Ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CE) n. 70/2001 e successive modifiche, sono concessi contributi per servizi reali, nei limiti delle risorse disponibili, ai soggetti che acquisiscono qualificati servizi di consulenza di carattere non continuativo ne' periodico e non connessi alle normali spese di funzionamento delle imprese. 5. Ai sensi dell'art. 4 del regolamento (CE) n. 68/2001 e successive modifiche, sono concessi contributi per la formazione, nei limiti delle risorse disponibili, ai soggetti che realizzano attivita' di formazione specifica, correlata direttamente e prevalentemente alla posizione, attuale o futura, occupata dai dipendenti presso le imprese beneficiarie. 6. La Regione, ai sensi dell'art. 5 della legge, finanzia i progetti innovativi di sistema, che rappresentano uno strumento mirato al rafforzamento complessivo dei SPL, distretti o ALI con programmi caratterizzati da utilita' comune per le aree interessate. Detti progetti possono essere presentati esclusivamente da societa' miste pubblico/privato e dalle associazioni temporanee di scopo costituite da uno o piu' soggetti pubblici e dalle imprese di cui alle lettere b) e c) dell'art. 3, con sede operativa nelle aree dei SPL, distretti o ALI indicati.».