Art. 5.
      Modifiche all'art. 6 del regolamento regionale n. 2/2002

   1.  L'art. 6 del regolamento regionale n. 2/2002 e' sostituito dal
seguente:
   «Art.  6  (Progetti  di  sviluppo e qualificazione delle imprese e
delle aggregazioni di imprese e progetti innovativi di sistema). - 1.
La  Regione,  ai  sensi dell'art. 5 della legge, finanzia progetti di
sviluppo  e  qualificazione  delle  imprese  e  delle aggregazioni di
imprese  relativi  a  investimenti,  attivita' di ricerca e sviluppo,
servizi reali e formazione.
   2.  Ai  sensi  dell'art.  4  del  regolamento  (CE)  n.  70/2001 e
successive  modifiche, sono concessi contributi per investimenti, nei
limiti   delle   risorse  disponibili,  ai  soggetti  che  realizzano
investimenti  in  immobilizzazioni  materiali  ed  immateriali. Detti
contributi  possono  essere  sono  concessi a tutti i soggetti di cui
all'art.  3,  ad esclusione delle grandi imprese, a condizione che il
soggetto richiedente si impegni a conservare i beni per un periodo di
almeno cinque anni nell'area oggetto del finanziamento.
   3.  Ai  sensi  dell'art.  5-bis  del  regolamento (CE) n. 70/2001e
successive  modifiche  sono  concessi  contributi  per l'attivita' di
ricerca  industriale  e  sviluppo  precompetitivo,  nei  limiti delle
risorse  disponibili, ai soggetti che realizzano attivita' di ricerca
industriale,  intesa  come  ricerca  pianificata,  indagini  critiche
miranti  ad  acquisire nuove conoscenze nonche' attivita' di sviluppo
precompetitivo,  inteso  come piani di concretizzazione dei risultati
della ricerca industriale.
   4.  Ai  sensi  dell'art.  5  del  regolamento  (CE)  n.  70/2001 e
successive modifiche, sono concessi contributi per servizi reali, nei
limiti  delle  risorse  disponibili,  ai  soggetti  che  acquisiscono
qualificati  servizi  di consulenza di carattere non continuativo ne'
periodico  e  non  connessi alle normali spese di funzionamento delle
imprese.
   5.  Ai  sensi  dell'art.  4  del  regolamento  (CE)  n.  68/2001 e
successive modifiche, sono concessi contributi per la formazione, nei
limiti   delle   risorse  disponibili,  ai  soggetti  che  realizzano
attivita'   di   formazione   specifica,   correlata  direttamente  e
prevalentemente  alla  posizione,  attuale  o  futura,  occupata  dai
dipendenti presso le imprese beneficiarie.
   6.  La  Regione,  ai  sensi  dell'art.  5  della legge, finanzia i
progetti  innovativi  di  sistema,  che  rappresentano  uno strumento
mirato  al  rafforzamento  complessivo  dei  SPL, distretti o ALI con
programmi  caratterizzati da utilita' comune per le aree interessate.
Detti  progetti  possono essere presentati esclusivamente da societa'
miste  pubblico/privato  e  dalle  associazioni  temporanee  di scopo
costituite  da  uno  o  piu' soggetti pubblici e dalle imprese di cui
alle  lettere  b) e c) dell'art. 3, con sede operativa nelle aree dei
SPL, distretti o ALI indicati.».