Art. 6.
      Modifiche all'art. 7 del regolamento regionale n. 2/2002

   1.  Il  comma 1 dell'art. 7 del regolamento regionale n. 2/2002 e'
abrogato.
   2.  L'alinea  del comma 2 dell'art. 7 del regolamento regionale n.
2/2002 e' sostituito dal seguente:
   «2.  I  contributi  per investimenti sono calcolati, relativamente
all'investimento materiale, sulla base dei seguenti costi:».
   3.  Al  comma 3 dell'art. 7 del regolamento regionale n. 2/2002 le
parole:
   «Nel settore dei trasporti» sono soppresse.
   4.  Al  comma 4 dell'art. 7 del regolamento regionale n. 2/2002 le
parole:
   «di   cui   all'art.  5»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «per
investimenti».
   5.  Al comma 4-bis dell'art. 7 del regolamento regionale n. 2/2002
le parole:
   «di  cui  all'art.  5-bis»  sono  sostituite  dalle seguenti: «per
attivita' di ricerca e sviluppo».
   6.  Dopo  il  comma 4-bis dell'art. 7 del regolamento regionale n.
2/2002 e' inserito il seguente:
   «4-ter.  I contributi relativi ai servizi reali sono calcolati sui
costi dei servizi stessi.».
   7.  Al  comma 5 dell'art. 7 del regolamento regionale n. 2/2002 le
parole:
   «di  cui  all'art.  6»  sono  sostituite  dalle  seguenti: «per la
formazione».