Art. 6. Modifiche all'art. 7 del regolamento regionale n. 2/2002 1. Il comma 1 dell'art. 7 del regolamento regionale n. 2/2002 e' abrogato. 2. L'alinea del comma 2 dell'art. 7 del regolamento regionale n. 2/2002 e' sostituito dal seguente: «2. I contributi per investimenti sono calcolati, relativamente all'investimento materiale, sulla base dei seguenti costi:». 3. Al comma 3 dell'art. 7 del regolamento regionale n. 2/2002 le parole: «Nel settore dei trasporti» sono soppresse. 4. Al comma 4 dell'art. 7 del regolamento regionale n. 2/2002 le parole: «di cui all'art. 5» sono sostituite dalle seguenti: «per investimenti». 5. Al comma 4-bis dell'art. 7 del regolamento regionale n. 2/2002 le parole: «di cui all'art. 5-bis» sono sostituite dalle seguenti: «per attivita' di ricerca e sviluppo». 6. Dopo il comma 4-bis dell'art. 7 del regolamento regionale n. 2/2002 e' inserito il seguente: «4-ter. I contributi relativi ai servizi reali sono calcolati sui costi dei servizi stessi.». 7. Al comma 5 dell'art. 7 del regolamento regionale n. 2/2002 le parole: «di cui all'art. 6» sono sostituite dalle seguenti: «per la formazione».