Art. 7. Modifiche all'art. 9 del regolamento regionale n. 2/2002 1. Il comma 1 dell'art. 9 del regolamento regionale n. 2/2002, e' sostituito dal seguente: «l. In alternativa a quanto disciplinato dal regolamento (CE) n.70/2001, e successive modifiche, nei limiti delle risorse disponibili, sono concessi ai soggetti di cui all'art. 3, i cui progetti perseguono uno o piu' degli obiettivi di cui all'art. 5 della legge, contributi in regime «de minimis» ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 379 del 28 dicembre 2006.».