Art. 7.
      Modifiche all'art. 9 del regolamento regionale n. 2/2002

   1.  Il comma 1 dell'art. 9 del regolamento regionale n. 2/2002, e'
sostituito dal seguente:
   «l.  In  alternativa  a  quanto  disciplinato dal regolamento (CE)
n.70/2001,   e   successive   modifiche,  nei  limiti  delle  risorse
disponibili,  sono  concessi  ai  soggetti  di  cui all'art. 3, i cui
progetti  perseguono  uno  o  piu'  degli obiettivi di cui all'art. 5
della   legge,  contributi  in  regime  «de  minimis»  ai  sensi  del
regolamento   (CE)  n.  1998/2006  del  15  dicembre  2006,  relativo
all'applicazione  degli  articoli  87 e 88 del trattato CE agli aiuti
d'importanza  minore, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
europea L 379 del 28 dicembre 2006.».