Art. 10.

   Controllo strategico e di gestione e valutazione dei dirigenti



   1. Il controllo strategico dell'attivita' dell'ARDIS e' effettuato
secondo  quanto  previsto  dall'art.  30 del r.r. 1/2002 e successive
modifiche.
   2.  Il  controllo  di  gestione  e  la  valutazione  del direttore
dell'ARDIS  e  degli  altri  dirigenti sono effettuati secondo quanto
previsto  dalla  normativa  regionale  vigente rispettivamente per il
direttore regionale e i dirigenti regionali.