Art. 11.

                        Vigilanza e controllo



   1.  Ai  sensi  dell'art.  2  della l.r. 1/2008 la Giunta regionale
esercita  il controllo e la vigilanza nei confronti dell'ARDIS. A tal
fine  la  Giunta  regionale  puo' acquisire dall'ARDIS provvedimenti,
atti  e  qualsiasi  informazione  utile  e  puo' disporre ispezioni e
controlli. In particolare la Giunta regionale:
    a)  esercita il potere sostitutivo nei confronti del direttore in
caso di inerzia, ritardo o grave inosservanza degli indirizzi e delle
direttive,  tali da determinare pregiudizio per l'interesse pubblico,
previa  diffida  ad  adempiere  entro un congruo termine ed a seguito
dell'inutile  decorso  del termine stesso, attraverso la nomina di un
commissario ad acta;
    b)  esercita  il potere di annullamento degli atti del direttore,
esclusivamente   per   motivi   di  legittimita',  previa  diffida  a
provvedere entro un congruo termine ed a seguito dell'inutile decorso
del termine stesso.