Art. 12.

               Risorse finanziarie e sistema contabile



   1. Le risorse finanziarie dell'ARDIS sono costituite da:
    a) un fondo stanziato in apposita unita' previsionale di base del
bilancio  regionale,  nel  quale  confluiscono,  oltre alle dotazioni
finanziarie  della  Regione  destinate  all'esercizio  delle funzioni
assegnate  all'ARDIS,  anche  la  quota  parte  dei proventi indicati
dall'articolo 86,  comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112  (Conferimento  di  funzioni e compiti amministrativi dello Stato
alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge
59/1997),  destinata  alle  opere  di  difesa del suolo di competenza
regionale;
    b)  contributi  a  qualsiasi  titolo  disposti da enti pubblici e
privati e da altri soggetti;
    c)   rendite   e   proventi  derivanti  da  operazioni  sui  beni
patrimoniali;
    d)  proventi derivanti dalle attivita' svolte dall'ARDIS a favore
degli enti di cui all'art. 2, comma 4;
    e)   eventuali   specifici   finanziamenti  disposti  dall'Unione
europea, dallo Stato e dalla Regione.
   2.  Le  entrate  derivanti  da  risorse  attribuite  dallo  Stato,
dall'Unione  Europea  e  dagli  altri soggetti di cui al comma 1 sono
introitate   direttamente  dalla  Regione  in  appositi  capitoli  di
entrata.
   3.  Il  sistema  contabile dell'ARDIS e' disciplinato con apposito
regolamento  della  Giunta  regionale ai sensi dell'art. 7 della l.r.
1/2008.
   4. Il direttore adotta, secondo quanto previsto dal regolamento di
cui  al comma 3, il bilancio di previsione dell'ARDIS, l'assestamento
al bilancio stesso e le relative variazioni, nei limiti delle risorse
finanziarie previste dal comma 1, nonche' il rendiconto generale e li
trasmette  alla  Direzione  regionale competente in materia di difesa
del  suolo e alla Direzione bilancio e tributi, nei termini e per gli
adempimenti  di  cui  al  titolo  VII,  capo  I, della l.r. 25/2001 e
successive modifiche.