Art. 12. Risorse finanziarie e sistema contabile 1. Le risorse finanziarie dell'ARDIS sono costituite da: a) un fondo stanziato in apposita unita' previsionale di base del bilancio regionale, nel quale confluiscono, oltre alle dotazioni finanziarie della Regione destinate all'esercizio delle funzioni assegnate all'ARDIS, anche la quota parte dei proventi indicati dall'articolo 86, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 59/1997), destinata alle opere di difesa del suolo di competenza regionale; b) contributi a qualsiasi titolo disposti da enti pubblici e privati e da altri soggetti; c) rendite e proventi derivanti da operazioni sui beni patrimoniali; d) proventi derivanti dalle attivita' svolte dall'ARDIS a favore degli enti di cui all'art. 2, comma 4; e) eventuali specifici finanziamenti disposti dall'Unione europea, dallo Stato e dalla Regione. 2. Le entrate derivanti da risorse attribuite dallo Stato, dall'Unione Europea e dagli altri soggetti di cui al comma 1 sono introitate direttamente dalla Regione in appositi capitoli di entrata. 3. Il sistema contabile dell'ARDIS e' disciplinato con apposito regolamento della Giunta regionale ai sensi dell'art. 7 della l.r. 1/2008. 4. Il direttore adotta, secondo quanto previsto dal regolamento di cui al comma 3, il bilancio di previsione dell'ARDIS, l'assestamento al bilancio stesso e le relative variazioni, nei limiti delle risorse finanziarie previste dal comma 1, nonche' il rendiconto generale e li trasmette alla Direzione regionale competente in materia di difesa del suolo e alla Direzione bilancio e tributi, nei termini e per gli adempimenti di cui al titolo VII, capo I, della l.r. 25/2001 e successive modifiche.