Art. 14.

                      Disposizioni transitorie



   1.  Il  commissario straordinario dell'ente di diritto pubblico di
cui  all'art.  8,  comma  6,  lettera b), della l.r. 1/2008, resta in
carica per l'ordinaria amministrazione fino alla data di conferimento
dell'incarico al direttore dell'ARDIS ai sensi dell'art. 3.
   2.  A  decorrere  dalla  data  di  entrata  in vigore del presente
regolamento,  sono  trasferiti  dall'ente  di diritto pubblico di cui
all'art.  8,  comma  6, lettera b), della l.r. 1/2008 alla Regione ed
assegnati all'ARDIS:
    a)  tutto  il personale del ruolo della dirigenza e del ruolo del
restante  personale in servizio presso l'ente, nel rispetto di quanto
previsto dall'art. 8, comma 7, lettera b) della l.r. 1/2008;
    b)  il  personale  assunto  presso  l'ente  ai  sensi della legge
regionale  25  luglio  1996,  n.  29  (Disposizioni  regionali per il
sostegno  all'occupazione),  indicato all'art. 8, comma 7, lettera b)
della l.r. 1/2008;
    c)  la  titolarita'  delle  risorse  patrimoniali,  finanziarie e
strumentali.
   3.  Dalla  medesima data di. cui al comma 2 la Regione subentra in
tutti  i  rapporti  giuridici  attivi e passivi pendenti dell'ente di
diritto pubblico di cui al comma 2.
   4.  La  Giunta regionale, ai sensi dell'art. 13 della l.r. 6/2002,
provvede all'ampliamento della consistenza complessiva delle relative
dotazioni  organiche  in considerazione del personale transitato alla
Regione secondo quanto previsto dal comma 2.
   5. In sede di prima applicazione:
    a)  la  Giunta  regionale nomina il direttore dell'ARDIS ai sensi
dell'art.  3  entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento;
    b)   il   direttore   predispone   la   proposta  di  regolamento
organizzativo  entro  trenta  giorni dalla data di nomina. In caso di
inutile  decorso  del  termine,  il  regolamento di organizzazione e'
adottato dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 11.
   6.   Fino   alla   data   di   esecutivita'   del  regolamento  di
organizzazione di cui all'art. 8, conserva efficacia l'organigramma e
la  dotazione  organica dell'ente di diritto pubblico di cui all'art.
8, comma 6, lettera b), della l.r. 1/2008.