Art. 2.

               Natura giuridica e attivita' dell'ARDIS



   1.  L'ARDIS,  ai sensi dell'art. 2 della l.r. 1/2008, e' un'unita'
amministrativa   della   Regione,  dotata  di  autonomia  gestionale,
organizzativa,  finanziaria  e  contabile,  nei  limiti delle risorse
disponibili  ed  in  conformita'  agli  atti regionali di definizione
delle  politiche  e  degli obiettivi programmatici, degli indirizzi e
delle  direttive ed e' sottoposta ai poteri di vigilanza della Giunta
regionale.
   2.   L'ARDIS   e'   preposta   allo   svolgimento   di   attivita'
tecnico-operative     connesse     all'esercizio    delle    funzioni
amministrative  regionali  in  materia  di  difesa del suolo previste
dall'art.  8,  comma  2,  lettere  a)  e c), della legge regionale 11
dicembre 1998, n. 53 (Organizzazione regionale della difesa del suolo
in  applicazione  della  legge  18  maggio 1989, n. 183) e successive
modificazioni e specificamente:
    a)  alla  progettazione,  realizzazione,  gestione e manutenzione
delle  opere  idrauliche  di  preminente interesse regionale relative
alle  aste principali dei bacini idrografici individuate ai sensi del
citato  art.  8, comma 2, lettera a), della l.r. 53/1998 e successive
modificazioni nonche', in relazione alle stesse opere:
     1)  alla  polizia  idraulica,  ai  servizi  di  piena  e  pronto
intervento  di  cui  al  regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2669, alle
autorizzazioni e ai pareri previsti dal regio decreto 25 luglio 1904,
n. 523;
     2)  alla polizia delle acque di cui al regio decreto 11 dicembre
1933, n. 1775;
     3) al servizio pubblico di manutenzione dei corsi d'acqua di cui
all'art. 31 della l.r. 53/1998;
    b)  alla  progettazione, realizzazione e manutenzione delle opere
di  difesa  delle  coste  di  cui  all'art.  7  della  l.r. 53/1998 e
successive modificazioni.
   3. Il parere tecnico-amministrativo previsto dall'art. 4, comma 1,
della legge regionale 31 gennaio 2002, n. 5 (Comitato regionale per i
lavori pubblici) per i progetti di lavori di competenza dell'ARDIS e'
reso dal comitato tecnico di cui all'art. 5.
   4.  L'ARDIS  puo'  svolgere  attivita' tecnico-operative attinenti
alla  difesa  del  suolo  anche nell'interesse degli enti locali e di
altri  enti  pubblici regionali, sulla base di apposite intese tra la
Regione e l'ente interessato.
   5.  Al fine di assicurare l'unitarieta' dell'azione amministrativa
e  di  garantire il coordinamento nella definizione e nell'attuazione
degli obiettivi programmatici in materia di difesa del suolo, l'ARDIS
opera  in  raccordo  con  il  dipartimento  e  la direzione regionali
competenti  per  materia, cui spetta la predisposizione degli atti di
competenza della Giunta regionale attinenti all'ARDIS e alla relativa
attivita', fermo restando quanto previsto dagli articoli 8, comma 2 e
9, comma 2.