Art. 2. Natura giuridica e attivita' dell'ARDIS 1. L'ARDIS, ai sensi dell'art. 2 della l.r. 1/2008, e' un'unita' amministrativa della Regione, dotata di autonomia gestionale, organizzativa, finanziaria e contabile, nei limiti delle risorse disponibili ed in conformita' agli atti regionali di definizione delle politiche e degli obiettivi programmatici, degli indirizzi e delle direttive ed e' sottoposta ai poteri di vigilanza della Giunta regionale. 2. L'ARDIS e' preposta allo svolgimento di attivita' tecnico-operative connesse all'esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo previste dall'art. 8, comma 2, lettere a) e c), della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53 (Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183) e successive modificazioni e specificamente: a) alla progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione delle opere idrauliche di preminente interesse regionale relative alle aste principali dei bacini idrografici individuate ai sensi del citato art. 8, comma 2, lettera a), della l.r. 53/1998 e successive modificazioni nonche', in relazione alle stesse opere: 1) alla polizia idraulica, ai servizi di piena e pronto intervento di cui al regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2669, alle autorizzazioni e ai pareri previsti dal regio decreto 25 luglio 1904, n. 523; 2) alla polizia delle acque di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775; 3) al servizio pubblico di manutenzione dei corsi d'acqua di cui all'art. 31 della l.r. 53/1998; b) alla progettazione, realizzazione e manutenzione delle opere di difesa delle coste di cui all'art. 7 della l.r. 53/1998 e successive modificazioni. 3. Il parere tecnico-amministrativo previsto dall'art. 4, comma 1, della legge regionale 31 gennaio 2002, n. 5 (Comitato regionale per i lavori pubblici) per i progetti di lavori di competenza dell'ARDIS e' reso dal comitato tecnico di cui all'art. 5. 4. L'ARDIS puo' svolgere attivita' tecnico-operative attinenti alla difesa del suolo anche nell'interesse degli enti locali e di altri enti pubblici regionali, sulla base di apposite intese tra la Regione e l'ente interessato. 5. Al fine di assicurare l'unitarieta' dell'azione amministrativa e di garantire il coordinamento nella definizione e nell'attuazione degli obiettivi programmatici in materia di difesa del suolo, l'ARDIS opera in raccordo con il dipartimento e la direzione regionali competenti per materia, cui spetta la predisposizione degli atti di competenza della Giunta regionale attinenti all'ARDIS e alla relativa attivita', fermo restando quanto previsto dagli articoli 8, comma 2 e 9, comma 2.