Art. 3.

                              Direttore



   1.  Organo  dell'ARDIS  e'  il  direttore,  nominato,  su proposta
congiunta  dell'Assessore  regionale  competente in materia di difesa
del  suolo  e  dell'Assessore  regionale  competente  in  materia  di
organizzazione e personale, dalla Giunta regionale ai sensi dell'art.
53, comma 2, dello Statuto e scelto tra i soggetti iscritti nel ruolo
del   personale   dirigente   della  Regione  ovvero  tra  esperti  e
professionisti esterni all'amministrazione regionale, in possesso dei
seguenti requisiti:
    a) diploma di laurea;
    b)   comprovata   professionalita'   ed  esperienza  nel  settore
dell'assetto idrogeologico e della difesa del suolo e nella direzione
di organizzazioni complesse.
   2. Il direttore e' nominato in conformita' a quanto previsto dalla
normativa vigente per i direttori regionali e il relativo incarico e'
conferito  per  un  periodo  non  superiore  a  cinque anni. Ai sensi
dell'art.  53,  comma 2, dello Statuto e dell'art. 39, comma 4, della
legge  regionale  15 settembre 2005, n. 16 (Assestamento del bilancio
di  previsione  della  Regione  Lazio  per  l'anno finanziario 2005),
l'incarico  del  direttore  cessa  di  diritto  il novantesimo giorno
successivo  all'insediamento  della  nuova  Giunta  regionale,  salvo
conferma  da parte di quest'ultima. La Giunta regionale puo' revocare
l'incarico  nei  casi  previsti  dagli  articoli  20 e 24 della legge
regionale   18   febbraio   2002,   n.   6  (Disciplina  del  sistema
organizzativo  della  Giunta  e del Consiglio e disposizioni relative
alla dirigenza ed al personale regionale).
   3.  Il  trattamento  economico  del direttore e' determinato dalla
Giunta  regionale,  in sede di conferimento dell'incarico, sulla base
di   parametri  che  tengano  conto  delle  tipologie  organizzative,
dell'entita'  delle  competenze  e  delle  dimensioni  in  termini di
risorse  finanziarie,  umane  e  strumentali  dell'ARDIS,  in misura,
comunque,  non  superiore al limite massimo stabilito per i direttori
regionali  dall'art.  39, comma 1, della legge regionale 15 settembre
2005,  n  16  (Assestamento  del bilancio di previsione della Regione
Lazio per l'anno finanziario 2005) e successive modifiche.
   4.  Il  direttore  dirige e coordina le attivita' dell'ARDIS ed e'
responsabile   dell'efficienza,  dell'efficacia  e  dell'economicita'
della  gestione  nonche' della conformita' della gestione stessa agli
atti di indirizzo e di direttiva definiti dalla Giunta regionale, con
particolare riguardo al programma triennale di attivita' dell'agenzia
di cui all'art. 9. Il direttore, tra l'altro:
    a) si raccorda con l'Assessore regionale competente in materia di
difesa  del  suolo  in  relazione  agli  indirizzi  ed alle direttive
emanate  dagli  organi  politici  nonche'  con  il  dipartimento e la
direzione regionali competenti per materia, ai fini del coordinamento
e dell'unitarieta' dell'azione amministrativa;
    b)  predispone  la  proposta  di  regolamento  di  organizzazione
dell'ARDIS ai sensi dell'art. 8;
    c)  predispone  la  proposta  del  programma annuale di attivita'
dell'ARDIS ai sensi dell'art. 9;
    d)  adotta  il bilancio di previsione, l'assestamento al bilancio
stesso  e  le  relative  variazioni nonche' il rendiconto generale ai
sensi dell'art. 12;
    e) redige la relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente
e  sui risultati conseguiti, anche in termini finanziari, da allegare
al rendiconto;
    f) conferisce ai dirigenti sottordinati i relativi incarichi;
    g) assegna ai dirigenti gli obiettivi amministrativi e gestionali
da  realizzare  nel  periodo  di  validita'  del programma annuale di
attivita'   dell'ARDIS,   nonche'   le   necessarie   risorse  umane,
finanziarie e strumentali;
    h)  adotta  gli atti e i provvedimenti amministrativi, esercita i
poteri  di  spesa e quelli di acquisizione delle entrate, nell'ambito
delle   proprie   competenze   come   definite   dal  regolamento  di
organizzazione di cui all'art. 8;
    i)  verifica  i  risultati  di  gestione  e  valuta annualmente i
dirigenti con riferimento agli obiettivi assegnati;
    l)  promuove  e  resiste alle liti e ha il potere di conciliare e
transigere salvo delega ai dirigenti sottordinati;
    m)  .  stipula  convenzioni con enti locali e altri enti pubblici
regionali  ai  fini dell'esercizio delle attivita' di cui all'art. 2,
comma  4,  nonche'  con  enti senza fini di lucro per l'effettuazione
delle attivita' previste dall'art. 7;
    n)  esercita  le  altre  funzioni  previste  dal  regolamento  di
organizzazione.