Art. 3. Direttore 1. Organo dell'ARDIS e' il direttore, nominato, su proposta congiunta dell'Assessore regionale competente in materia di difesa del suolo e dell'Assessore regionale competente in materia di organizzazione e personale, dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 53, comma 2, dello Statuto e scelto tra i soggetti iscritti nel ruolo del personale dirigente della Regione ovvero tra esperti e professionisti esterni all'amministrazione regionale, in possesso dei seguenti requisiti: a) diploma di laurea; b) comprovata professionalita' ed esperienza nel settore dell'assetto idrogeologico e della difesa del suolo e nella direzione di organizzazioni complesse. 2. Il direttore e' nominato in conformita' a quanto previsto dalla normativa vigente per i direttori regionali e il relativo incarico e' conferito per un periodo non superiore a cinque anni. Ai sensi dell'art. 53, comma 2, dello Statuto e dell'art. 39, comma 4, della legge regionale 15 settembre 2005, n. 16 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 2005), l'incarico del direttore cessa di diritto il novantesimo giorno successivo all'insediamento della nuova Giunta regionale, salvo conferma da parte di quest'ultima. La Giunta regionale puo' revocare l'incarico nei casi previsti dagli articoli 20 e 24 della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale). 3. Il trattamento economico del direttore e' determinato dalla Giunta regionale, in sede di conferimento dell'incarico, sulla base di parametri che tengano conto delle tipologie organizzative, dell'entita' delle competenze e delle dimensioni in termini di risorse finanziarie, umane e strumentali dell'ARDIS, in misura, comunque, non superiore al limite massimo stabilito per i direttori regionali dall'art. 39, comma 1, della legge regionale 15 settembre 2005, n 16 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 2005) e successive modifiche. 4. Il direttore dirige e coordina le attivita' dell'ARDIS ed e' responsabile dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicita' della gestione nonche' della conformita' della gestione stessa agli atti di indirizzo e di direttiva definiti dalla Giunta regionale, con particolare riguardo al programma triennale di attivita' dell'agenzia di cui all'art. 9. Il direttore, tra l'altro: a) si raccorda con l'Assessore regionale competente in materia di difesa del suolo in relazione agli indirizzi ed alle direttive emanate dagli organi politici nonche' con il dipartimento e la direzione regionali competenti per materia, ai fini del coordinamento e dell'unitarieta' dell'azione amministrativa; b) predispone la proposta di regolamento di organizzazione dell'ARDIS ai sensi dell'art. 8; c) predispone la proposta del programma annuale di attivita' dell'ARDIS ai sensi dell'art. 9; d) adotta il bilancio di previsione, l'assestamento al bilancio stesso e le relative variazioni nonche' il rendiconto generale ai sensi dell'art. 12; e) redige la relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente e sui risultati conseguiti, anche in termini finanziari, da allegare al rendiconto; f) conferisce ai dirigenti sottordinati i relativi incarichi; g) assegna ai dirigenti gli obiettivi amministrativi e gestionali da realizzare nel periodo di validita' del programma annuale di attivita' dell'ARDIS, nonche' le necessarie risorse umane, finanziarie e strumentali; h) adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi, esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate, nell'ambito delle proprie competenze come definite dal regolamento di organizzazione di cui all'art. 8; i) verifica i risultati di gestione e valuta annualmente i dirigenti con riferimento agli obiettivi assegnati; l) promuove e resiste alle liti e ha il potere di conciliare e transigere salvo delega ai dirigenti sottordinati; m) . stipula convenzioni con enti locali e altri enti pubblici regionali ai fini dell'esercizio delle attivita' di cui all'art. 2, comma 4, nonche' con enti senza fini di lucro per l'effettuazione delle attivita' previste dall'art. 7; n) esercita le altre funzioni previste dal regolamento di organizzazione.