Art. 4. Sistema organizzativo dell'ARDIS 1. In coerenza con le previsioni dell'art. 11 della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e del titolo III, capo I del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, il sistema organizzativo dell'ARDIS e' costituito da una struttura organizzativa, articolata in strutture organizzative di base equiparate alle aree. 2. Il regolamento di organizzazione di cui all'articolo 8, definisce il sistema organizzativo, potendo altresi' prevedere ulteriori articolazioni, anche territoriali periferiche, delle strutture organizzative di base. 3. Il direttore provvede, secondo quanto disposto dal regolamento di organizzazione, al conferimento degli incarichi dirigenziali nonche' alla ripartizione del personale non dirigente nell'ambito delle strutture di cui ai commi 1 e 2, in conformita' alle esigenze di speditezza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.