Art. 4.

                  Sistema organizzativo dell'ARDIS



   1.   In  coerenza  con  le  previsioni  dell'art. 11  della  legge
regionale 18   febbraio   2002,   n.   6   (Disciplina   del  sistema
organizzativo  della  Giunta  e del Consiglio e disposizioni relative
alla  dirigenza  ed  al personale regionale) e del titolo III, capo I
del  regolamento  regionale  6  settembre  2002,  n.  1,  il  sistema
organizzativo    dell'ARDIS    e'   costituito   da   una   struttura
organizzativa,   articolata   in   strutture  organizzative  di  base
equiparate alle aree.
   2.  Il  regolamento  di  organizzazione  di  cui  all'articolo  8,
definisce   il  sistema  organizzativo,  potendo  altresi'  prevedere
ulteriori   articolazioni,   anche  territoriali  periferiche,  delle
strutture organizzative di base.
   3.  Il direttore provvede, secondo quanto disposto dal regolamento
di  organizzazione,  al  conferimento  degli  incarichi  dirigenziali
nonche'  alla  ripartizione  del  personale non dirigente nell'ambito
delle  strutture  di cui ai commi 1 e 2, in conformita' alle esigenze
di speditezza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.