Art. 5.

                     Comitato tecnico dell'ARDIS



   1.  Ai  fini dell'espressione del parere tecnico-amministrativo di
cui all'art. 2, comma 3, e' istituito, senza ulteriori oneri a carico
del bilancio dell'ARDIS, il comitato tecnico dell'ARDIS, composto da:
    a) il direttore dell'ARDIS, che lo presiede;
    b)   il   responsabile  della  struttura  organizzativa  di  base
dell'ARDIS preposta alla progettazione;
    c)  il  responsabile  della  struttura  regionale della direzione
competente in materia di difesa del suolo.