Art. 5. Comitato tecnico dell'ARDIS 1. Ai fini dell'espressione del parere tecnico-amministrativo di cui all'art. 2, comma 3, e' istituito, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dell'ARDIS, il comitato tecnico dell'ARDIS, composto da: a) il direttore dell'ARDIS, che lo presiede; b) il responsabile della struttura organizzativa di base dell'ARDIS preposta alla progettazione; c) il responsabile della struttura regionale della direzione competente in materia di difesa del suolo.