Art. 6. Personale 1. L'ARDIS, per l'espletamento delle proprie attivita', si avvale di personale a tempo indeterminato appartenente ai ruoli della Giunta regionale. L'ARDIS puo' altresi' avvalersi di personale assunto dalla Regione con contratto di diritto privato a tempo determinato nonche' di consulenti esterni di comprovata esperienza, in conformita' alle disposizioni contenute nel regolamento di organizzazione di cui all'art. 8.