Art. 6.

                              Personale



   1.  L'ARDIS, per l'espletamento delle proprie attivita', si avvale
di personale a tempo indeterminato appartenente ai ruoli della Giunta
regionale. L'ARDIS puo' altresi' avvalersi di personale assunto dalla
Regione  con contratto di diritto privato a tempo determinato nonche'
di  consulenti  esterni di comprovata esperienza, in conformita' alle
disposizioni  contenute  nel  regolamento  di  organizzazione  di cui
all'art. 8.