Art. 7. Collaborazioni esterne 1. L'ARDIS puo' avvalersi, previa sottoscrizione di apposite convenzioni e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, della collaborazione di enti senza fini di lucro, operanti nel campo della ricerca scientifica, per l'effettuazione di studi, indagini e ricerche che siano strettamente connessi ai compiti assegnati.