Art. 8.

                    Regolamento di organizzazione



   1. Ai sensi dell'art. 5 della l.r. 1/2008, il direttore dell'ARDIS
predispone  la  proposta di regolamento di organizzazione dell'ARDIS,
nella quale sono stabiliti, in particolare: .
    a) il sistema organizzativo dell'ARDIS;
    b)  il contingente complessivo del personale attribuito all'ARDIS
e  la relativa dislocazione nell'ambito delle strutture organizzative
di cui all'art. 4;
    c) le competenze del direttore e degli altri dirigenti;
    d) le modalita' per il conferimento degli incarichi dirigenziali;
    e)  le  modalita' per l'assegnazione ai dirigenti degli obiettivi
programmatici   e  delle  necessarie  risorse  umane,  finanziarie  e
strumentali,  nonche'  per  la verifica dei risultati di gestione, in
coerenza con la normativa regionale vigente in materia di ordinamento
delle strutture organizzative e del personale;
    f) le modalita' per lo svolgimento delle attivita' nell'interesse
di  enti locali e di altri enti pubblici regionali ai sensi dell'art.
2;
    g) i criteri, le procedure e i limiti per il ricorso a consulenze
e  collaborazioni  esterne  nonche'  a contratti di diritto privato a
tempo  determinato,  nel rispetto della normativa statale e regionale
vigente;
    h) le modalita' di funzionamento del comitato tecnico dell'ARDIS.
   2. Il direttore dell'ARDIS trasmette la proposta di cui al comma 1
ai  direttori dei dipartimenti e delle direzioni regionali competenti
in  materia  di  difesa del suolo e di organizzazione e personale, ai
fini della predisposizione della deliberazione della Giunta regionale
di   adozione   del   regolamento   di  organizzazione,  su  proposta
dell'Assessore  competente in materia di difesa del suolo di concerto
con  l'Assessore  regionale competente in materia di organizzazione e
personale, sentite le organizzazioni sindacali di categoria.