Art. 8. Regolamento di organizzazione 1. Ai sensi dell'art. 5 della l.r. 1/2008, il direttore dell'ARDIS predispone la proposta di regolamento di organizzazione dell'ARDIS, nella quale sono stabiliti, in particolare: . a) il sistema organizzativo dell'ARDIS; b) il contingente complessivo del personale attribuito all'ARDIS e la relativa dislocazione nell'ambito delle strutture organizzative di cui all'art. 4; c) le competenze del direttore e degli altri dirigenti; d) le modalita' per il conferimento degli incarichi dirigenziali; e) le modalita' per l'assegnazione ai dirigenti degli obiettivi programmatici e delle necessarie risorse umane, finanziarie e strumentali, nonche' per la verifica dei risultati di gestione, in coerenza con la normativa regionale vigente in materia di ordinamento delle strutture organizzative e del personale; f) le modalita' per lo svolgimento delle attivita' nell'interesse di enti locali e di altri enti pubblici regionali ai sensi dell'art. 2; g) i criteri, le procedure e i limiti per il ricorso a consulenze e collaborazioni esterne nonche' a contratti di diritto privato a tempo determinato, nel rispetto della normativa statale e regionale vigente; h) le modalita' di funzionamento del comitato tecnico dell'ARDIS. 2. Il direttore dell'ARDIS trasmette la proposta di cui al comma 1 ai direttori dei dipartimenti e delle direzioni regionali competenti in materia di difesa del suolo e di organizzazione e personale, ai fini della predisposizione della deliberazione della Giunta regionale di adozione del regolamento di organizzazione, su proposta dell'Assessore competente in materia di difesa del suolo di concerto con l'Assessore regionale competente in materia di organizzazione e personale, sentite le organizzazioni sindacali di categoria.