Art. 9. Programmazione dell'attivita' 1. Il direttore, sulla base del programma triennale di attivita' adottato dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 2 della l.r. 1/2008, predispone la proposta del programma annuale di attivita' previsto dall'art. 6 della citata l.r. 1/2008, contenente gli obiettivi e le relative priorita' ed i progetti da realizzare nel periodo cui si riferisce il bilancio annuale regionale nonche' le necessarie risorse umane, finanziarie, strumentali e patrimoniali. 2. La proposta del programma annuale di attivita' e' trasmessa dal direttore dell'ARDIS, entro il 30 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento del programma, al Direttore del Dipartimento e al Direttore regionale competenti in materia di difesa del suolo, i quali predispongono la relativa deliberazione da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di difesa del suolo. 3. Il programma annuale costituisce atto di indirizzo e di direttiva della Giunta regionale nei confronti del direttore dell'ARDIS per l'attivita' amministrativa e gestionale, nonche' il riferimento per l'esercizio del controllo strategico di cui all'art. 10.