Art. 9.

                    Programmazione dell'attivita'



   1.  Il  direttore, sulla base del programma triennale di attivita'
adottato  dalla  Giunta  regionale  ai  sensi  dell'art. 2 della l.r.
1/2008,  predispone  la  proposta  del programma annuale di attivita'
previsto  dall'art.  6  della  citata  l.r.  1/2008,  contenente  gli
obiettivi  e  le  relative  priorita' ed i progetti da realizzare nel
periodo  cui  si  riferisce  il bilancio annuale regionale nonche' le
necessarie risorse umane, finanziarie, strumentali e patrimoniali.
   2. La proposta del programma annuale di attivita' e' trasmessa dal
direttore  dell'ARDIS,  entro  il  30  ottobre dell'anno precedente a
quello  di riferimento del programma, al Direttore del Dipartimento e
al  Direttore  regionale competenti in materia di difesa del suolo, i
quali   predispongono   la   relativa   deliberazione  da  sottoporre
all'approvazione  della  Giunta regionale, su proposta dell'Assessore
competente in materia di difesa del suolo.
   3.  Il  programma  annuale  costituisce  atto  di  indirizzo  e di
direttiva   della   Giunta  regionale  nei  confronti  del  direttore
dell'ARDIS  per  l'attivita'  amministrativa e gestionale, nonche' il
riferimento  per l'esercizio del controllo strategico di cui all'art.
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