Art. 10. Misure di conservazione specifiche e piani di gestione 1. Per ciascun sito della Rete Natura 2000 la Regione, sentiti gli enti locali territorialmente interessati, il comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 8 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), il comitato faunistico regionale di cui all'art. 6 della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attivita' venatoria), e le rappresentanze agricole maggiormente rappresentative, adotta con deliberazione della giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, le misure di conservazione specifiche e, qualora necessario, un piano di gestione, che sono elaborati nel rispetto degli usi, costumi e tradizioni locali e delle linee guida per la gestione dei siti di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 settembre 2002 (linee guida per la gestione dei siti Natura 2000) e in conformita' ai criteri minimi uniformi atti a garantire la coerenza ecologica e l'uniformita' della gestione sul territorio nazionale, individuati dalla disciplina nazionale. 2. Il piano di gestione e' uno strumento di pianificazione ambientale, ai cui contenuti si conformano gli strumenti urbanistici comunali secondo le procedure indicate nel regolamento di attuazione della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attivita' edilizia e del paesaggio), avente le seguenti finalita': a) rilevare le esigenze ecologiche degli habitat e delle specie di interesse comunitario; b) individuare le misure di conservazione regolamentari, amministrative e contrattuali finalizzate alla tutela degli habitat e delle specie di interesse comunitario; c) individuare le misure di gestione attiva, di monitoraggio e ricerca, di incentivazione e di divulgazione a fini didattici e formativi; d) garantire l'integrazione degli obiettivi ambientali nella pianificazione territoriale; e) individuare l'uso delle risorse finalizzandolo alle esigenze di tutela e valorizzazione del sito. 3. Le misure di conservazione specifiche e il piano di gestione, adottati ai sensi del comma 1, sono pubblicati per sessanta giorni consecutivi all'albo pretorio degli enti locali interessati e sul sito internet della Regione con avviso di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, con l'indicazione della sede ove si puo' prendere visione dei relativi elaborati. Chiunque vi abbia interesse puo' presentare osservazioni entro i sessanta giorni successivi e la Regione valuta le osservazioni pervenute e apporta le eventuali modifiche. 4. Le misure di conservazione specifiche e i piani di gestione sono approvati con decreto del Presidente della Regione, previo parere della competente commissione consiliare e su conforme deliberazione della giunta regionale, e pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.