Art. 10.

       Misure di conservazione specifiche e piani di gestione



   1. Per ciascun sito della Rete Natura 2000 la Regione, sentiti gli
enti     locali    territorialmente    interessati,    il    comitato
tecnico-scientifico  di  cui  all'art.  8  della  legge  regionale 30
settembre  1996, n. 42 (norme in materia di parchi e riserve naturali
regionali),  il comitato faunistico regionale di cui all'art. 6 della
legge   regionale   6   marzo   2008,   n.  6  (disposizioni  per  la
programmazione    faunistica   e   per   l'esercizio   dell'attivita'
venatoria),     e    le    rappresentanze    agricole    maggiormente
rappresentative,  adotta  con  deliberazione  della giunta regionale,
previo  parere  della competente commissione consiliare, le misure di
conservazione specifiche e, qualora necessario, un piano di gestione,
che  sono  elaborati  nel  rispetto  degli  usi, costumi e tradizioni
locali e delle linee guida per la gestione dei siti di cui al decreto
del  Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 settembre
2002  (linee  guida  per  la  gestione  dei  siti  Natura  2000) e in
conformita'  ai  criteri minimi uniformi atti a garantire la coerenza
ecologica  e  l'uniformita'  della gestione sul territorio nazionale,
individuati dalla disciplina nazionale.
   2.  Il  piano  di  gestione  e'  uno  strumento  di pianificazione
ambientale,  ai cui contenuti si conformano gli strumenti urbanistici
comunali  secondo le procedure indicate nel regolamento di attuazione
della   legge   regionale   23   febbraio   2007,   n.   5   (riforma
dell'urbanistica   e   disciplina   dell'attivita'   edilizia  e  del
paesaggio), avente le seguenti finalita':
    a)  rilevare  le esigenze ecologiche degli habitat e delle specie
di interesse comunitario;
    b)   individuare   le   misure  di  conservazione  regolamentari,
amministrative e contrattuali finalizzate alla tutela degli habitat e
delle specie di interesse comunitario;
    c)  individuare  le  misure di gestione attiva, di monitoraggio e
ricerca,  di  incentivazione  e  di  divulgazione  a fini didattici e
formativi;
    d)  garantire  l'integrazione  degli  obiettivi  ambientali nella
pianificazione territoriale;
    e)  individuare  l'uso delle risorse finalizzandolo alle esigenze
di tutela e valorizzazione del sito.
   3.  Le  misure di conservazione specifiche e il piano di gestione,
adottati  ai  sensi  del comma 1, sono pubblicati per sessanta giorni
consecutivi  all'albo  pretorio  degli  enti locali interessati e sul
sito   internet   della  Regione  con  avviso  di  pubblicazione  nel
Bollettino  ufficiale della Regione, con l'indicazione della sede ove
si  puo'  prendere  visione dei relativi elaborati. Chiunque vi abbia
interesse  puo'  presentare  osservazioni  entro  i  sessanta  giorni
successivi e la Regione valuta le osservazioni pervenute e apporta le
eventuali modifiche.
   4.  Le  misure  di  conservazione specifiche e i piani di gestione
sono  approvati  con  decreto  del  Presidente  della Regione, previo
parere   della   competente  commissione  consiliare  e  su  conforme
deliberazione  della  giunta  regionale,  e pubblicati nel Bollettino
ufficiale della Regione.