Art. 11.

Disciplina dei siti della Rete Natura 2000 ricadenti in aree protette



   1.  Nei  territori  dei  siti  della  Rete  Natura  2000 ricadenti
all'interno  di  parchi  e  riserve, si applicano le misure di tutela
previste per tali aree, qualora siano idonee a garantire la tutela di
habitat  e specie per i quali il sito o la zona sono stati istituiti.
Qualora  le  misure  di  tutela  siano  insufficienti, l'ente gestore
adotta  le  necessarie misure di conservazione specifiche, integrando
all'occorrenza  il  regolamento  ovvero  il  piano di conservazione e
sviluppo  dell'area  protetta.  Qualora  le  misure  di conservazione
specifiche  riguardino  la  gestione  della  fauna,  le medesime sono
adottate  sentito  il Comitato faunistico regionale di cui all'art. 6
della legge regionale n. 6/2008.
   2.  L'Ente  parco delle Dolomiti Friulane di cui all'art. 53 della
legge regionale n. 42/1996 svolge le funzioni previste al comma 1 per
i  siti  SIC  e ZPS Dolomiti Friulane, per il SIC Forra del Cellina e
per  il  SIC Val Colvera di Jof. L'ente parco delle Prealpi Giulie di
cui  all'art.  54 della legge regionale n. 42/1996 svolge le funzioni
previste  al  comma  1  per  i  siti  SIC  Prealpi Giulie, SIC Jof di
Montasio e Jof Fuart, ZPS Alpi Giulie, SIC Zuc dal Bor.
   3.  L'organo  gestore della Riserva Foci Isonzo e Isola della Cona
svolge  le funzioni previste al comma 1 per il SIC Foce dell'Isonzo e
Isola della Cona.
   4.  Nei  siti  di  cui  al comma 1 si applicano le sanzioni di cui
all'art.  12 nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 40 della
legge regionale n. 42/1996.