Art. 11. Disciplina dei siti della Rete Natura 2000 ricadenti in aree protette 1. Nei territori dei siti della Rete Natura 2000 ricadenti all'interno di parchi e riserve, si applicano le misure di tutela previste per tali aree, qualora siano idonee a garantire la tutela di habitat e specie per i quali il sito o la zona sono stati istituiti. Qualora le misure di tutela siano insufficienti, l'ente gestore adotta le necessarie misure di conservazione specifiche, integrando all'occorrenza il regolamento ovvero il piano di conservazione e sviluppo dell'area protetta. Qualora le misure di conservazione specifiche riguardino la gestione della fauna, le medesime sono adottate sentito il Comitato faunistico regionale di cui all'art. 6 della legge regionale n. 6/2008. 2. L'Ente parco delle Dolomiti Friulane di cui all'art. 53 della legge regionale n. 42/1996 svolge le funzioni previste al comma 1 per i siti SIC e ZPS Dolomiti Friulane, per il SIC Forra del Cellina e per il SIC Val Colvera di Jof. L'ente parco delle Prealpi Giulie di cui all'art. 54 della legge regionale n. 42/1996 svolge le funzioni previste al comma 1 per i siti SIC Prealpi Giulie, SIC Jof di Montasio e Jof Fuart, ZPS Alpi Giulie, SIC Zuc dal Bor. 3. L'organo gestore della Riserva Foci Isonzo e Isola della Cona svolge le funzioni previste al comma 1 per il SIC Foce dell'Isonzo e Isola della Cona. 4. Nei siti di cui al comma 1 si applicano le sanzioni di cui all'art. 12 nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 40 della legge regionale n. 42/1996.