Art. 12. Sanzioni 1. Alle violazioni delle misure di conservazione di cui all'art. 9, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie indicate a fianco di ciascuna disposizione: a) art. 9, comma 2, lettere a), b), f), h): da 2.000 euro a 20.000 euro; b) art. 9, comma 2, lettera c): da 100 euro a 500 euro; c) art. 9, comma 2, lettera d): da 50 euro a 1.000 euro; d) art. 9, comma 2, lettera e): da 50 euro a 500 euro ogni 100 metri quadrati danneggiati o frazione; e) art. 9, comma 2, lettera g): da 250 euro a 2.500 euro; f) art. 9, comma 2, lettera j): da 1.000 euro a 6.000 euro. 2. Nelle seguenti fattispecie si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie cosi' determinate: a) da 250 euro a 2.500 euro, per la realizzazione di opere o di interventi o l'effettuazione di attivita' in difformita' dalle misure contenute negli strumenti di cui all'art. 10, che danneggino in modo reversibile specie o habitat di interesse comunitario non prioritari ai sensi dell'art. 1 della direttiva 92/43/CEE; b) da 2.000 euro a 20.000 euro, per la realizzazione di opere o di interventi o l'effettuazione di attivita' in difformita' dalle misure contenute negli strumenti di cui all'art. 10, che danneggino in modo irreversibile habitat o specie di interesse comunitario o che danneggino specie o habitat di interesse comunitario definiti prioritari; c) da 5.000 euro a 50.000 euro, per la realizzazione di opere o di interventi o l'effettuazione di attivita' in difformita' dalle misure contenute negli strumenti di cui all'art. 10, che danneggino in modo irreversibile specie o habitat di interesse comunitario definiti prioritari; all'importo cosi' determinato si aggiunge l'ulteriore sanzione di 1.500 euro ogni 100 metri quadri di habitat prioritario irreversibilmente danneggiato; d) da 50 euro a 1.500 euro, per ogni altra violazione delle misure contenute nei piani di gestione e delle misure di conservazione dei siti della Rete Natura 2000 di cui all'art. 10. 3. La tipologia e l'entita' della sanzione viene stabilita in base alla gravita' dell'infrazione, desunta: a) dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dal tempo e dalle modalita' dell'azione; b) dall'entita' del danno effettivamente cagionato; c) dal pregio del bene danneggiato; d) dalla possibilita' e dall'efficacia dei ripristini effettivamente conseguibili; e) dall'eventualita' di altre forme praticabili di riduzione o compensazione del danno. 4. All'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo provvedono le province secondo le modalita' della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali), a eccezione della sanzione di cui al comma 1, lettera c), alla cui irrogazione provvede il direttore della struttura territoriale forestale competente. 5. Chiunque esegua lavori, opere o manufatti, in violazione delle norme della presente legge o chi, in violazione delle norme medesime, in qualsiasi modo manometta, alteri, deturpi e arrechi danno agli habitat, ovvero alle localita' o alle cose protette, e' tenuto altresi' alla riduzione in pristino secondo le modalita' tecniche stabilite dall'ente gestore. Nel caso di inosservanza degli obblighi, l'ente gestore provvede direttamente a spese del trasgressore. Nel caso di danneggiamento irreversibile di habitat di interesse comunitario, l'ente gestore provvede a individuare gli interventi compensativi a carico del trasgressore.