Art. 12.

                              Sanzioni



   1.  Alle  violazioni delle misure di conservazione di cui all'art.
9,  si  applicano  le  seguenti  sanzioni  amministrative  pecuniarie
indicate a fianco di ciascuna disposizione:
    a)  art.  9,  comma  2,  lettere  a), b), f), h): da 2.000 euro a
20.000 euro;
    b) art. 9, comma 2, lettera c): da 100 euro a 500 euro;
    c) art. 9, comma 2, lettera d): da 50 euro a 1.000 euro;
    d)  art.  9,  comma 2, lettera e): da 50 euro a 500 euro ogni 100
metri quadrati danneggiati o frazione;
    e) art. 9, comma 2, lettera g): da 250 euro a 2.500 euro;
    f) art. 9, comma 2, lettera j): da 1.000 euro a 6.000 euro.
   2.   Nelle   seguenti   fattispecie   si   applicano  le  sanzioni
amministrative pecuniarie cosi' determinate:
    a) da  250  euro a 2.500 euro, per la realizzazione di opere o di
interventi o l'effettuazione di attivita' in difformita' dalle misure
contenute  negli strumenti di cui all'art. 10, che danneggino in modo
reversibile  specie o habitat di interesse comunitario non prioritari
ai sensi dell'art. 1 della direttiva 92/43/CEE;
    b)  da  2.000 euro a 20.000 euro, per la realizzazione di opere o
di  interventi  o  l'effettuazione  di attivita' in difformita' dalle
misure  contenute  negli strumenti di cui all'art. 10, che danneggino
in modo irreversibile habitat o specie di interesse comunitario o che
danneggino   specie  o  habitat  di  interesse  comunitario  definiti
prioritari;
    c)  da  5.000 euro a 50.000 euro, per la realizzazione di opere o
di  interventi  o  l'effettuazione  di attivita' in difformita' dalle
misure  contenute  negli strumenti di cui all'art. 10, che danneggino
in  modo  irreversibile  specie  o  habitat  di interesse comunitario
definiti   prioritari;  all'importo  cosi'  determinato  si  aggiunge
l'ulteriore  sanzione  di 1.500 euro ogni 100 metri quadri di habitat
prioritario irreversibilmente danneggiato;
    d)  da  50  euro  a  1.500  euro, per ogni altra violazione delle
misure   contenute   nei   piani   di  gestione  e  delle  misure  di
conservazione dei siti della Rete Natura 2000 di cui all'art. 10.
   3. La tipologia e l'entita' della sanzione viene stabilita in base
alla gravita' dell'infrazione, desunta:
    a)  dalla  natura,  dalla  specie,  dai  mezzi, dal tempo e dalle
modalita' dell'azione;
    b) dall'entita' del danno effettivamente cagionato;
    c) dal pregio del bene danneggiato;
    d)   dalla   possibilita'   e   dall'efficacia   dei   ripristini
effettivamente conseguibili;
    e)  dall'eventualita'  di  altre forme praticabili di riduzione o
compensazione del danno.
   4.  All'irrogazione  delle  sanzioni  di  cui al presente articolo
provvedono  le province secondo le modalita' della legge regionale 17
gennaio   1984,   n.  1  (norme  per  l'applicazione  delle  sanzioni
amministrative regionali), a eccezione della sanzione di cui al comma
1,  lettera  c),  alla  cui  irrogazione  provvede il direttore della
struttura territoriale forestale competente.
   5.  Chiunque esegua lavori, opere o manufatti, in violazione delle
norme della presente legge o chi, in violazione delle norme medesime,
in  qualsiasi  modo  manometta,  alteri, deturpi e arrechi danno agli
habitat,  ovvero  alle  localita'  o  alle  cose  protette, e' tenuto
altresi'  alla  riduzione  in  pristino secondo le modalita' tecniche
stabilite dall'ente gestore. Nel caso di inosservanza degli obblighi,
l'ente  gestore  provvede  direttamente a spese del trasgressore. Nel
caso   di   danneggiamento  irreversibile  di  habitat  di  interesse
comunitario,  l'ente  gestore  provvede  a individuare gli interventi
compensativi a carico del trasgressore.