Art. 13. Modifiche alla legge regionale n. 9/2005 1. All'art. 4 della legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali), come modificato dall'art. 14, comma 1, della legge regionale n. 20/2007, dopo il comma 4-bis, e' aggiunto il seguente: «4-ter. Le norme di tutela di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non si applicano alle formazioni erbacee, incluse nell'inventario, che presentano la composizione floristica delle tipologie indicate come Arrenatereti (Arrhenatherion elatioris) nell'allegato A, punto B1, della presente legge, qualora derivino da precedente coltivazione.». 2. All'art. 6-bis della legge regionale n. 9/2005, come introdotto dall'art. 15, comma 1, della legge regionale n. 20/2007, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Le formazioni erbacee che presentano la composizione floristica delle tipologie indicate come Arrenatereti (Arrhenatherion elatioris) nell'allegato A, punto B1, della presente legge, possono essere escluse dall'inventario, qualora derivino da precedente coltivazione, ai sensi del comma 1.».