Art. 13.

              Modifiche alla legge regionale n. 9/2005



   1.  All'art.  4  della legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (norme
regionali  per la tutela dei prati stabili naturali), come modificato
dall'art.  14,  comma  1,  della  legge regionale n. 20/2007, dopo il
comma 4-bis, e' aggiunto il seguente:
   «4-ter.  Le  norme  di  tutela  di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non si
applicano  alle  formazioni  erbacee,  incluse  nell'inventario,  che
presentano  la  composizione floristica delle tipologie indicate come
Arrenatereti  (Arrhenatherion  elatioris)  nell'allegato A, punto B1,
della presente legge, qualora derivino da precedente coltivazione.».
   2. All'art. 6-bis della legge regionale n. 9/2005, come introdotto
dall'art.  15,  comma  1,  della  legge regionale n. 20/2007, dopo il
comma 1, e' inserito il seguente:
   «1-bis.  Le  formazioni  erbacee  che  presentano  la composizione
floristica delle tipologie indicate come Arrenatereti (Arrhenatherion
elatioris)  nell'allegato  A, punto B1, della presente legge, possono
essere   escluse  dall'inventario,  qualora  derivino  da  precedente
coltivazione, ai sensi del comma 1.».