Art. 15. Modifica all'art. 7-ter della legge regionale n. 56/1986 1. All'art. 7-ter della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 56 (norme in materia di caccia, di allevamento di selvaggina, di tassidermia, nonche' di pesca in acque interne), come inserito dall'art. 42, comma 1, della legge regionale n. 6/2008, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. A decorrere dall'annata venatoria 2010-2011, l'esercizio della caccia agli ungulati e' consentito con cani da seguita di eta' inferiore ai due anni o con cani da seguita di eta' superiore ai due anni che hanno conseguito un apposito attestato abilitativo rilasciato dalla provincia in attuazione dell'art. 5, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 6/2008, superando una prova pratica di valutazione valida per l'impiego venatorio su ogni specie selvatica cacciabile.».