Art. 15.

      Modifica all'art. 7-ter della legge regionale n. 56/1986



   1.  All'art.  7-ter  della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 56
(norme  in  materia  di  caccia,  di  allevamento  di  selvaggina, di
tassidermia,  nonche'  di  pesca  in  acque  interne),  come inserito
dall'art. 42, comma 1, della legge regionale n. 6/2008, il comma 1 e'
sostituito dal seguente:
   «1. A decorrere dall'annata venatoria 2010-2011, l'esercizio della
caccia  agli  ungulati  e'  consentito  con  cani  da seguita di eta'
inferiore  ai due anni o con cani da seguita di eta' superiore ai due
anni   che   hanno   conseguito  un  apposito  attestato  abilitativo
rilasciato  dalla  provincia  in  attuazione  dell'art.  5,  comma 1,
lettera  e),  della  legge  regionale  n. 6/2008, superando una prova
pratica  di valutazione valida per l'impiego venatorio su ogni specie
selvatica cacciabile.».