Art. 16.

        Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 14/2007



   1.  La lettera a) del comma 2 dell'art. 3 della legge regionale 14
giugno  2007,  n.  14  (legge  comunitaria 2006), e' sostituita dalla
seguente:
   «a)  la  realizzazione  di  nuovi impianti eolici, fatti salvi gli
impianti   per   i   quali  sia  stato  avviato  il  procedimento  di
autorizzazione mediante deposito del progetto alla data di entrata in
vigore  della legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (legge comunitaria
2007);  la  Regione valuta l'incidenza del progetto, tenuto conto del
ciclo biologico delle specie per le quali il sito e' stato designato,
sentito  l'Istituto  nazionale  per  la  fauna selvatica (INFS); sono
fatti  salvi  gli  interventi di sostituzione e ammodernamento, anche
tecnologico,  che  non comportino un aumento dell'impatto sul sito in
relazione  agli  obiettivi  di  conservazione  della ZPS, nonche' gli
impianti  per  autoproduzione con potenza complessiva non superiore a
20 kw; ».
   2.  La lettera b) del comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n.
14/2007 e' sostituita dalla seguente:
   «b)  l'apertura di nuove cave o l'ampliamento di quelle esistenti,
a  eccezione  di  quelle  previste  negli strumenti di pianificazione
generale  e  di  settore vigenti alla data di entrata in vigore della
presente  legge  o  approvati  entro  il  periodo  transitorio di cui
all'art.  21 della legge regionale n. 7/2008, prevedendo altresi' che
il  recupero  finale delle aree interessate dall'attivita' estrattiva
sia   realizzato  a  fini  naturalistici,  e  a  condizione  che  sia
conseguita  la positiva valutazione di incidenza dei singoli progetti
ovvero  degli  strumenti  di  pianificazione generale e di settore di
riferimento dell'intervento; ».
   3.  La lettera c) del comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n.
14/2007 e' sostituita dalla seguente:
   «c)  la  realizzazione  di nuove discariche o di nuovi impianti di
trattamento  e  smaltimento di fanghi e rifiuti, ovvero l'ampliamento
della  superficie  di quelli esistenti, fatte salve le discariche per
inerti; ».
   4.  La lettera d) del comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n.
14/2007 e' sostituita dalla seguente:
   «d)   l'eliminazione   degli   elementi  naturali  e  seminaturali
caratteristici  del  paesaggio  agrario  con  alta  valenza ecologica
individuati  con  deliberazione della giunta regionale, previo parere
della   competente   commissione  consiliare,  e  l'eliminazione  dei
terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretti a secco ovvero
da   una  scarpata  inerbita,  fatti  salvi  i  casi  autorizzati  di
rimodellamento  dei  terrazzamenti  eseguiti allo scopo di assicurare
una  gestione  economicamente  sostenibile; per quanto previsto dalla
legge  regionale  23  aprile  2007, n. 9 (norme in materia di risorse
forestali),  il  divieto  non  si  applica  per le attivita' volte al
mantenimento e al recupero delle aree a vegetazione aperta, dei prati
e dei pascoli effettuate a qualsiasi titolo in zona montana; ».
   5.  La lettera e) del comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n.
14/2007 e' sostituita dalla seguente:
   «e)  lo  svolgimento  di  attivita'  di circolazione con veicoli a
motore  al  di fuori delle strade, ivi comprese quelle interpoderali,
fatta  eccezione  per  i  mezzi  agricoli e forestali, per i mezzi di
soccorso,  controllo  e sorveglianza, nonche' ai fini dell'accesso al
fondo e all'azienda da parte degli aventi diritto; ».
   6.  Alla  lettera g) del comma 2 dell'art. 3 della legge regionale
n.  14/2007, dopo le parole «da appostamento fisso», sono inserite le
seguenti: «e in forma vagante».
   7.  La lettera i) del comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n.
14/2007 e' sostituita dalla seguente:
   «i)  effettuare  i  ripopolamenti  faunistici a scopo venatorio, a
esclusione  di quelli realizzati con soggetti appartenenti a specie e
popolazioni  autoctone  provenienti  da  allevamenti  nazionali, e di
quelli  effettuati  con  fauna  selvatica  proveniente  dalle zone di
ripopolamento   e  cattura,  o  dai  centri  pubblici  e  privati  di
riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul
medesimo territorio; ».
   8.  La lettera j) del comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n.
14/2007 e' sostituita dalla seguente:
   «j)  abbattere  esemplari  appartenenti alle specie pernice bianca
(Lagopus  muta),  combattente  (Philomacus pugnax) e moretta (Ayhytia
fuligula); ».
   9.  Dopo  la  lettera  k)  del  comma  2  dell'art.  3 della legge
regionale  n.  14/2007,  come sostituita dall'art. 46, comma 1, della
legge regionale n. 6/2008, sono aggiunte le seguenti:
   «k-bis)  la  realizzazione  di nuovi impianti di risalita a fune e
nuove piste da sci, a eccezione di quelli previsti negli strumenti di
pianificazione  generali e di settore vigenti alla data di entrata in
vigore  della  legge  regionale  n.  7/2008,  a  condizione  che  sia
conseguita  la  positiva valutazione d'incidenza dei singoli progetti
ovvero  degli  strumenti  di  pianificazione generali e di settore di
riferimento   dell'intervento,   nonche'  di  quelli  previsti  negli
strumenti  adottati  preliminarmente  e  comprensivi  di  valutazione
d'incidenza;  sono  fatti  salvi  gli  impianti per i quali sia stato
avviato  il  procedimento  di  autorizzazione,  mediante deposito del
progetto  definitivo  comprensivo di valutazione d'incidenza, nonche'
interventi  di  sostituzione  e  ammodernamento  anche  tecnologico e
modesti  ampliamenti  del  demanio  sciabile  che  non  comportino un
aumento   dell'impatto  sul  sito  in  relazione  agli  obiettivi  di
conservazione della ZPS;
   k-ter)  l'effettuazione  di  livellamenti e drenaggi in assenza di
una  specifica  disposizione  attuativa  contenuta  nelle  misure  di
conservazione  del  sito  o  nel  piano  di  gestione, fatte salve le
attivita'  ordinarie  per  la  preparazione del letto di semina e gli
interventi  finalizzati  al  ripristino  naturalistico o al drenaggio
della viabilita' autorizzati dall'ente gestore;
   k-quater)  la  conversione ad altri usi della superficie a pascolo
permanente  ai  sensi  dell'art.  2, punto 2, del regolamento (CE) n.
796/2004  della commissione, del 21 aprile 2004, recante modalita' di
applicazione  della  condizionalita', della modulazione e del sistema
integrato  di  gestione  e di controllo di cui al regolamento (CE) n.
1782/2003  del  consiglio  che  stabilisce  norme  comuni relative ai
regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune
e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;
   k-quinquies)  fatti  salvi  interventi  di  bruciatura  connessi a
emergenze   di   carattere  fitosanitario  prescritti  dall'autorita'
competente,  e  salvo  diversa prescrizione della struttura regionale
competente  in  materia di tutela degli ambienti naturali e fauna, e'
vietato  bruciare  le stoppie, le paglie e la vegetazione presente al
termine  dei  cicli  produttivi  di  prati naturali o seminati, sulle
superfici specificate ai punti seguenti:
    1)  superfici  a  seminativo  ai  sensi dell'art. 2, punto 1, del
regolamento  (CE)  n.  796/2004,  comprese quelle investite a colture
consentite dai paragrafi a) e b) dell'art. 55 del regolamento (CE) n.
1782/2003  del consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme
comuni  relative  ai  regimi  di  sostegno  diretto nell'ambito della
politica  agricola  comune  e  istituisce taluni regimi di sostegno a
favore degli agricoltori, ed escluse le superfici di cui al punto 2;
    2)  superfici  a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla
produzione  e  non  coltivate  durante tutto l'anno e altre superfici
ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in
buone  condizioni  agronomiche  e ambientali ai sensi dell'art. 5 del
regolamento (CE) n. 1782/2003;
   k-sexies)  l'esercizio  della  pesca  con  reti da traino, draghe,
ciancioli,  sciabiche  da  natante,  sciabiche  da  spiaggia  e  reti
analoghe sulle praterie sottomarine, in particolare sulle praterie di
posidonia  (Posidonia  oceanica) o di altre fanerogame marine, di cui
all'art.  4  del  regolamento (CE) n. 1967/2006 del consiglio, del 21
dicembre  2006,  relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento
sostenibile  delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante
modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento
(CE)   n.  1626/94;  l'utilizzo  di  altri  strumenti  per  la  pesca
professionale  e  per  la  raccolta  professionale  di  molluschi  e'
soggetto alla valutazione di incidenza.».