Art. 17.

        Modifica all'art. 5 della legge regionale n. 14/2007



   1.  Il  comma  4  dell'art.  5 della legge regionale n. 14/2007 e'
sostituito dal seguente:
   «4.  L'attivita' di cattura temporanea per l'inanellamento a scopo
scientifico   e'   autorizzata   dalla  Regione  su  conforme  parere
dell'Istituto  nazionale per la fauna selvatica, ai sensi dell'art. 4
della  legge  n. 157/1992. L'autorizzazione determina le modalita' di
cattura,   di   inanellamento  e  di  rilascio  degli  esemplari,  in
conformita'  alle  direttive  dell'Istituto  nazionale  per  la fauna
selvatica. Il titolare dell'autorizzazione deve aver superato l'esame
previsto dall'art. 4, comma 2, della legge n. 157/1992.».