Art. 17. Modifica all'art. 5 della legge regionale n. 14/2007 1. Il comma 4 dell'art. 5 della legge regionale n. 14/2007 e' sostituito dal seguente: «4. L'attivita' di cattura temporanea per l'inanellamento a scopo scientifico e' autorizzata dalla Regione su conforme parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 157/1992. L'autorizzazione determina le modalita' di cattura, di inanellamento e di rilascio degli esemplari, in conformita' alle direttive dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. Il titolare dell'autorizzazione deve aver superato l'esame previsto dall'art. 4, comma 2, della legge n. 157/1992.».