Art. 18.

        Modifica all'art. 6 della legge regionale n. 14/2007



   1.  Al  comma  3  dell'art.  6 della legge regionale n. 14/2007 le
parole  «con  la  conferenza  permanente dei presidenti dei distretti
venatori  di  cui all'art. 23 della legge regionale 31 dicembre 1999,
n.  30  (gestione ed esercizio dell'attivita' venatoria nella regione
Friuli-Venezia  Giulia)»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «con  i
presidenti  dei  distretti  venatori, riuniti in conferenza, ai sensi
dell'art.  18,  comma  2,  della  legge  regionale 6 marzo 2008, n. 6
(disposizioni  per  la  programmazione  faunistica  e per l'esercizio
dell'attivita' venatoria)».