Art. 18. Modifica all'art. 6 della legge regionale n. 14/2007 1. Al comma 3 dell'art. 6 della legge regionale n. 14/2007 le parole «con la conferenza permanente dei presidenti dei distretti venatori di cui all'art. 23 della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30 (gestione ed esercizio dell'attivita' venatoria nella regione Friuli-Venezia Giulia)» sono sostituite dalle seguenti: «con i presidenti dei distretti venatori, riuniti in conferenza, ai sensi dell'art. 18, comma 2, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attivita' venatoria)».