Art. 2.

                     Adeguamento della normativa



   1.  La  presente legge da' attuazione nel territorio della Regione
Friuli-Venezia   Giulia   alle   direttive   2006/123/CE,  92/43/CEE,
79/409/CEE  e  2006/54/CE  nell'ambito  delle  materie  di competenza
regionale  e  nel  rispetto  dei  principi  generali desumibili dalle
medesime, nonche' dei principi e criteri direttivi generali contenuti
nella normativa statale.
   2.  Le  disposizioni  contenute  nella presente legge e negli atti
attuativi    sono   adeguate   agli   eventuali   principi   generali
successivamente  individuati  dallo  Stato  nelle  proprie materie di
competenza  esclusiva  e  concorrente  di cui all'art. 117, secondo e
terzo comma, della Costituzione.
   3.  Gli  atti normativi statali di cui al comma 1 si applicano, in
luogo  delle  disposizioni  regionali in contrasto, sino alla data di
entrata in vigore della normativa regionale di adeguamento.