Art. 21. Disposizioni transitorie 1. Fatto salvo quanto previsto dalla lettera b) del comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n. 14/2007, come sostituita dall'art. 16, comma 2, nei diciotto mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, in carenza di strumenti di pianificazione o nelle more di valutazione d'incidenza dei medesimi, nelle ZPS e' consentito l'ampliamento delle cave in atto, a condizione che sia conseguita la positiva valutazione d'incidenza dei singoli progetti, fermo restando l'obbligo di recupero finale delle aree a fini naturalistici. Sono fatti salvi i progetti di cava gia' sottoposti a procedura di valutazione d'incidenza, in conformita' agli strumenti di pianificazione vigenti e sempreche' l'attivita' estrattiva sia stata orientata a fini naturalistici.