Art. 21.

                      Disposizioni transitorie



   1.  Fatto  salvo  quanto  previsto  dalla  lettera  b) del comma 2
dell'art.  3  della  legge  regionale  n.  14/2007,  come  sostituita
dall'art.  16,  comma  2,  nei  diciotto mesi successivi alla data di
entrata  in  vigore  della presente legge, in carenza di strumenti di
pianificazione  o nelle more di valutazione d'incidenza dei medesimi,
nelle   ZPS  e'  consentito  l'ampliamento  delle  cave  in  atto,  a
condizione che sia conseguita la positiva valutazione d'incidenza dei
singoli  progetti,  fermo restando l'obbligo di recupero finale delle
aree  a  fini naturalistici. Sono fatti salvi i progetti di cava gia'
sottoposti  a  procedura  di  valutazione d'incidenza, in conformita'
agli  strumenti  di  pianificazione  vigenti e sempreche' l'attivita'
estrattiva sia stata orientata a fini naturalistici.