Art. 22.

              Modifiche alla legge regionale n. 9/2007



   1.  Al  comma  1  dell'art.  65 della legge regionale n. 9/2007 le
parole «La sanzione e' applicata nel massimo edittale qualora oggetto
o danno conseguente alla violazione siano specie definite prioritarie
dalla  direttiva  92/43/CEE.»  sono  sostituite  dalle  seguenti: «La
sanzione  e'  triplicata  nel  minimo  e nel massimo edittale qualora
oggetto  o  danno  conseguente  alla violazione siano specie definite
prioritarie dalla direttiva 92/43/CEE.».
   2.  Al  comma  5  dell'art.  65 della legge regionale n. 9/2007 le
parole  «La  sanzione  e'  applicata  nel  massimo  edittale  qualora
l'introduzione  avvenga  all'interno  di  un  sito designato ai sensi
delle  direttive  79/409/CEE  e  92/43/CEE.»  sono  sostituite  dalle
seguenti:  «La  sanzione  e'  triplicata  nel  minimo  e  nel massimo
edittale  qualora  l'introduzione  avvenga  all'interno  di  un  sito
designato ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE.».
   3.  Il  comma  2  dell'art.  71 della legge regionale n. 9/2007 e'
sostituito dal seguente:
   «2.  I  divieti  di  cui al comma 1 si applicano nei boschi, nelle
aree  protette  di  cui alla legge regionale 30 settembre 1996, n. 42
(norme  in  materia  di  parchi  e  riserve  naturali  regionali),  e
successive  modifiche,  e,  in  particolare, sulle aree alto nivali e
praterie al di sopra del limite boschivo.».
   4.  Alla lettera b) del comma 2 dell'art. 73 della legge regionale
n.  9/2007  le  parole  «e  per  le  zone  individuate ai sensi delle
direttive  79/409/CEE  e  92/43/CEE non comprese nelle aree protette»
sono soppresse.