Art. 22. Modifiche alla legge regionale n. 9/2007 1. Al comma 1 dell'art. 65 della legge regionale n. 9/2007 le parole «La sanzione e' applicata nel massimo edittale qualora oggetto o danno conseguente alla violazione siano specie definite prioritarie dalla direttiva 92/43/CEE.» sono sostituite dalle seguenti: «La sanzione e' triplicata nel minimo e nel massimo edittale qualora oggetto o danno conseguente alla violazione siano specie definite prioritarie dalla direttiva 92/43/CEE.». 2. Al comma 5 dell'art. 65 della legge regionale n. 9/2007 le parole «La sanzione e' applicata nel massimo edittale qualora l'introduzione avvenga all'interno di un sito designato ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE.» sono sostituite dalle seguenti: «La sanzione e' triplicata nel minimo e nel massimo edittale qualora l'introduzione avvenga all'interno di un sito designato ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE.». 3. Il comma 2 dell'art. 71 della legge regionale n. 9/2007 e' sostituito dal seguente: «2. I divieti di cui al comma 1 si applicano nei boschi, nelle aree protette di cui alla legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), e successive modifiche, e, in particolare, sulle aree alto nivali e praterie al di sopra del limite boschivo.». 4. Alla lettera b) del comma 2 dell'art. 73 della legge regionale n. 9/2007 le parole «e per le zone individuate ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE non comprese nelle aree protette» sono soppresse.