Art. 23. Modifiche all'art. 22 della legge regionale n. 17/2006 1. Al comma 1 dell'art. 22 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 (interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca), le parole «Sino all'approvazione della normativa regionale organica in materia di misure di conservazione a tutela della Rete ecologica Natura 2000 del Friuli-Venezia Giulia,» sono sostituite dalle seguenti: «Fatta salva l'applicazione delle misure di salvaguardia generali individuate per i SIC ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (legge comunitaria 2007), sino all'approvazione del piano di gestione ai sensi dell'art. 10 della legge regionale medesima,». 2. La lettera a) del comma 1 dell'art. 22 della legge regionale n. 17/2006 e' sostituita dalla seguente: «a) lo svolgimento di attivita' di circolazione con veicoli a motore al di fuori delle strade, ivi comprese quelle interpoderali, fatta eccezione per i mezzi agricoli e forestali, per i mezzi di soccorso, controllo e sorveglianza, nonche' ai fini dell'accesso al fondo e all'azienda da parte degli aventi diritto, fermo restando il divieto assoluto per tutte le manifestazioni motoristiche; ». 3. La lettera d) del comma 1 dell'art. 22 della legge regionale n. 17/2006 e' sostituita dalla seguente: «d) il dissodamento o qualsiasi intervento atto ad alterare il suolo, il cotico vegetale e la composizione floristica dei prati naturali e seminaturali inseriti nell'inventario dei prati stabili naturali di cui all'art. 6 della legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali), qualunque sia la loro destinazione urbanistica; ».