Art. 23.

       Modifiche all'art. 22 della legge regionale n. 17/2006



   1.  Al  comma 1 dell'art. 22 della legge regionale 25 agosto 2006,
n. 17 (interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali
e  montagna  e  in  materia di ambiente, pianificazione territoriale,
caccia  e  pesca),  le  parole «Sino all'approvazione della normativa
regionale  organica  in  materia  di misure di conservazione a tutela
della  Rete  ecologica  Natura  2000 del Friuli-Venezia Giulia,» sono
sostituite  dalle  seguenti: «Fatta salva l'applicazione delle misure
di  salvaguardia  generali individuate per i SIC ai sensi dell'art. 9
della  legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (legge comunitaria 2007),
sino  all'approvazione  del  piano  di gestione ai sensi dell'art. 10
della legge regionale medesima,».
   2. La lettera a) del comma 1 dell'art. 22 della legge regionale n.
17/2006 e' sostituita dalla seguente: «a) lo svolgimento di attivita'
di  circolazione  con  veicoli a motore al di fuori delle strade, ivi
comprese quelle interpoderali, fatta eccezione per i mezzi agricoli e
forestali, per i mezzi di soccorso, controllo e sorveglianza, nonche'
ai  fini  dell'accesso  al  fondo e all'azienda da parte degli aventi
diritto,   fermo   restando   il   divieto   assoluto  per  tutte  le
manifestazioni motoristiche; ».
   3. La lettera d) del comma 1 dell'art. 22 della legge regionale n.
17/2006 e' sostituita dalla seguente:
   «d)  il  dissodamento  o  qualsiasi intervento atto ad alterare il
suolo,  il  cotico  vegetale  e  la composizione floristica dei prati
naturali  e  seminaturali  inseriti nell'inventario dei prati stabili
naturali di cui all'art. 6 della legge regionale 29 aprile 2005, n. 9
(norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali), qualunque
sia la loro destinazione urbanistica; ».