Art. 24.

              Istituzione del fondo POR FESR 2007-2013



   1.  Per  il  finanziamento degli interventi previsti dal programma
operativo  regionale obiettivo competitivita' regionale e occupazione
FESR  per  il  periodo 2007-2013, di seguito denominato programma, di
cui  agli  articoli  32  e  37  del  regolamento (CE) n. 1083/2006, e
successive modifiche, recante disposizioni generali sul fondo europeo
di  sviluppo  regionale,  sul  fondo  sociale  europeo e sul fondo di
coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999, e' costituito
il  fondo  POR  FESR 2007-2013, di seguito denominato fondo, ai sensi
dell'art.  25  della  legge  regionale 8 agosto 2007, n. 21 (norme in
materia  di  programmazione finanziaria e di contabilita' regionale),
presso  la  direzione  centrale  risorse economiche e finanziarie, da
gestire  con  contabilita'  separata,  secondo  quanto disposto dalla
legge  25 novembre 1971, n. 1041 (gestioni fuori bilancio nell'ambito
delle amministrazioni dello Stato).
   2. Al fondo affluiscono:
    a)   le  risorse  assegnate  dall'Unione  europea  in  base  alla
decisione  della  Commissione  europea CE(2007) 5717, del 20 novembre
2007,  di  approvazione  del  POR  FESR 2007-2013, a valere sul fondo
europeo di sviluppo regionale (FESR);
    b) le risorse appositamente assegnate dallo Stato;
    c)   le   risorse  proprie  che  l'amministrazione  regionale  e'
autorizzata  a  concedere  a  titolo di cofinanziamento regionale del
piano  finanziario  complessivo,  a valere sul fondo, di cui all'art.
19, comma 4, lettera a), della legge regionale n. 21/2007;
    d)  le  risorse  destinate  dalla Regione alla costituzione di un
parco-progetti  ammissibile  a  finanziamento  comunitario,  ai sensi
dell'art. 19, comma 4, lettera c), della legge regionale n. 21/2007;
    e)  le  ulteriori eventuali somme derivanti da rientri, economie,
rimborsi  o  comunque  destinate dalla Regione all'integrazione delle
risorse previste dal piano finanziario del programma.
   3. Gli interessi maturati sul fondo rimangono nella disponibilita'
del   medesimo.   La   giunta   regionale   definisce,   con  propria
deliberazione, l'allocazione di tali risorse, al netto delle ritenute
fiscali  e  delle  spese  per  la tenuta del conto, nell'ambito degli
interventi  previsti dal programma, quali risorse aggiuntive al piano
finanziario approvato.