Art. 24. Istituzione del fondo POR FESR 2007-2013 1. Per il finanziamento degli interventi previsti dal programma operativo regionale obiettivo competitivita' regionale e occupazione FESR per il periodo 2007-2013, di seguito denominato programma, di cui agli articoli 32 e 37 del regolamento (CE) n. 1083/2006, e successive modifiche, recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999, e' costituito il fondo POR FESR 2007-2013, di seguito denominato fondo, ai sensi dell'art. 25 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilita' regionale), presso la direzione centrale risorse economiche e finanziarie, da gestire con contabilita' separata, secondo quanto disposto dalla legge 25 novembre 1971, n. 1041 (gestioni fuori bilancio nell'ambito delle amministrazioni dello Stato). 2. Al fondo affluiscono: a) le risorse assegnate dall'Unione europea in base alla decisione della Commissione europea CE(2007) 5717, del 20 novembre 2007, di approvazione del POR FESR 2007-2013, a valere sul fondo europeo di sviluppo regionale (FESR); b) le risorse appositamente assegnate dallo Stato; c) le risorse proprie che l'amministrazione regionale e' autorizzata a concedere a titolo di cofinanziamento regionale del piano finanziario complessivo, a valere sul fondo, di cui all'art. 19, comma 4, lettera a), della legge regionale n. 21/2007; d) le risorse destinate dalla Regione alla costituzione di un parco-progetti ammissibile a finanziamento comunitario, ai sensi dell'art. 19, comma 4, lettera c), della legge regionale n. 21/2007; e) le ulteriori eventuali somme derivanti da rientri, economie, rimborsi o comunque destinate dalla Regione all'integrazione delle risorse previste dal piano finanziario del programma. 3. Gli interessi maturati sul fondo rimangono nella disponibilita' del medesimo. La giunta regionale definisce, con propria deliberazione, l'allocazione di tali risorse, al netto delle ritenute fiscali e delle spese per la tenuta del conto, nell'ambito degli interventi previsti dal programma, quali risorse aggiuntive al piano finanziario approvato.