Art. 26. Sistema informatico per la gestione del Programma e adempimenti connessi alla gestione finanziaria 1. Ai fini di una piu' efficace attuazione del programma, l'autorita' di gestione, in coordinamento con il servizio sistema informativo regionale della direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi, provvede alla realizzazione di un sistema informatico finalizzato alla gestione del programma. 2. Le modalita' di gestione e utilizzazione del sistema informatico sono definite dall'autorita' di gestione. 3. L'autorita' di gestione, l'autorita' di certificazione, l'autorita' di audit, le strutture regionali attuatrici e gli organismi intermedi sono responsabili della correttezza e della qualita' dei dati presenti nel sistema informatico, per quanto di propria competenza. 4. Alla copertura finanziaria delle spese relative alla realizzazione e implementazione del sistema informatico di cui al comma 1 si provvede secondo quanto stabilito dall'art. 42.