Art. 26.

Sistema  informatico  per  la  gestione  del  Programma e adempimenti
                 connessi alla gestione finanziaria



   1.  Ai  fini  di  una  piu'  efficace  attuazione  del  programma,
l'autorita'  di  gestione,  in  coordinamento con il servizio sistema
informativo   regionale   della  direzione  centrale  organizzazione,
personale  e  sistemi  informativi, provvede alla realizzazione di un
sistema informatico finalizzato alla gestione del programma.
   2.   Le   modalita'   di  gestione  e  utilizzazione  del  sistema
informatico sono definite dall'autorita' di gestione.
   3.   L'autorita'   di  gestione,  l'autorita'  di  certificazione,
l'autorita'  di  audit,  le  strutture  regionali  attuatrici  e  gli
organismi  intermedi  sono  responsabili  della  correttezza  e della
qualita'  dei  dati  presenti  nel sistema informatico, per quanto di
propria competenza.
   4.   Alla   copertura   finanziaria   delle  spese  relative  alla
realizzazione  e  implementazione  del  sistema informatico di cui al
comma 1 si provvede secondo quanto stabilito dall'art. 42.