Art. 27. Modalita' attuative del Programma 1. Con regolamenti regionali di attuazione da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati i seguenti aspetti relativi alla gestione e attuazione del programma: a) gestione del fondo; b) ripartizione dei compiti tra autorita' di gestione del programma e strutture regionali attuatrici; c) procedure di gestione ordinaria e speciale del programma .