Art. 27.

                  Modalita' attuative del Programma



   1.  Con  regolamenti  regionali  di  attuazione  da emanarsi entro
centottanta  giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono
disciplinati  i  seguenti aspetti relativi alla gestione e attuazione
del programma:
    a) gestione del fondo;
    b)  ripartizione  dei  compiti  tra  autorita'  di  gestione  del
programma e strutture regionali attuatrici;
    c) procedure di gestione ordinaria e speciale del programma
.