Art. 28.

             Disciplina dei procedimenti amministrativi



   1.  La  legge  regionale  n.  7/2000,  e  successive modifiche, si
applica  ai  procedimenti  relativi  al  programma,  per  quanto  non
diversamente  disposto  dai regolamenti comunitari e dai documenti di
programmazione approvati dalla Commissione europea.