Art. 29.

             Disposizioni in materia di lavori pubblici



   1.  In  deroga  a  quanto previsto dalla legge regionale 31 maggio
2002,  n.  14  (disciplina  organica  dei  lavori  pubblici),  l'ente
pubblico  beneficiario  e'  tenuto  a restituire al fondo le economie
contributive derivate in seguito all'aggiudicazione dei lavori o alla
realizzazione delle opere cofinanziate dal programma.
   2.  Non  si applicano le disposizioni di cui all'art. 56, comma 4,
della legge regionale n. 14/2002.