Art. 29. Disposizioni in materia di lavori pubblici 1. In deroga a quanto previsto dalla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (disciplina organica dei lavori pubblici), l'ente pubblico beneficiario e' tenuto a restituire al fondo le economie contributive derivate in seguito all'aggiudicazione dei lavori o alla realizzazione delle opere cofinanziate dal programma. 2. Non si applicano le disposizioni di cui all'art. 56, comma 4, della legge regionale n. 14/2002.