Art. 3. Principi e modalita' 1. Il processo di attuazione della direttiva 2006/123/CE nell'ambito dell'ordinamento regionale e' finalizzato a rendere effettive al suo interno la liberta' di stabilimento e la libera circolazione dei servizi garantite dagli articoli 43 e 49 del trattato che istituisce la Comunita' europea, perseguendo in particolare i seguenti obiettivi: a) la crescita economica e la creazione di posti di lavoro sul territorio regionale in conformita' agli indirizzi della comunicazione della commissione al Consiglio europeo di primavera «Lavorare insieme per la crescita e l'occupazione - il rilancio della strategia di Lisbona» - COM (2005) 24 del 2 febbraio 2005; b) la semplificazione amministrativa, in conformita' alla comunicazione della commissione al consiglio, al Parlamento europeo, al comitato economico e sociale europeo e al comitato delle regioni «Esame strategico del programma per legiferare meglio nell'Unione europea» - COM (2006) 689 del 14 novembre 2006, in particolare mediante la creazione di sportelli unici per i prestatori di servizi e l'adozione di procedure elettroniche per l'accesso e l'esercizio alle attivita' di servizio e la divulgazione delle informazioni; c) la riduzione degli oneri amministrativi per l'accesso a un'attivita' di servizi e per il suo esercizio, in conformita' alla comunicazione della commissione al consiglio, al Parlamento europeo, al comitato economico e sociale europeo e al comitato delle regioni «Programma d'azione per la riduzione degli oneri amministrativi nell'Unione europea» - COM (2007) 23 DEF. del 24 gennaio 2007; d) l'effettivita' dei diritti dei destinatari di servizi e, in particolare, dei consumatori, prevedendo misure concrete per sviluppare una politica regionale in materia di qualita' dei servizi; e) la promozione di azioni da parte di soggetti privati in materia di qualita' dei servizi. 2. Il recepimento della direttiva 2006/123/CE e' realizzato nell'ordinamento regionale mediante misure legislative, regolamentari e amministrative. 3. Gli adempimenti previsti dalla presente legge sono realizzati dalla Regione nell'ambito della leale collaborazione con i diversi livelli istituzionali dello Stato e degli enti locali.