Art. 30.

                       Vincolo di destinazione



   1. In applicazione dell'art. 57 del regolamento (CE) n. 1083/2006,
con  deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore
alle  relazioni  internazionali, comunitarie e autonomie locali, sono
individuate  le  modalita'  per  il  controllo  del  mantenimento del
vincolo di destinazione.