Art. 31.

 Interventi agevolativi regionali cofinanziati dai fondi strutturali



   1.  Anche  al  fine  di  garantire  un  adeguato  livello di spesa
coerentemente  con  quanto  previsto dagli articoli 93 e seguenti del
regolamento  (CE)  n.  1083/2006,  le risorse stanziate in favore del
programma possono finanziare operazioni inerenti a leggi regionali di
settore   e  relativi  strumenti  attuativi,  qualora  le  operazioni
rispettino i criteri e le modalita' attuative delle singole attivita'
del  programma medesimo, le disposizioni dei regolamenti comunitari e
quelle approvate in sede di comitato di sorveglianza.
   2.  Nei  casi  di  cui  al  comma  1,  ai  fini  dell'ammissione a
finanziamento  nell'ambito  del  programma,  i  beneficiari  assumono
formalmente  nei confronti dell'amministrazione regionale l'impegno a
rispettare  la  normativa comunitaria, nazionale e regionale relativa
ai  fondi  strutturali  per  il  periodo di programmazione 2007-2013,
anche  laddove  tali  norme  prevedano  ulteriori obblighi in capo ad
essi.
   3.  Con  l'osservanza  delle  condizioni  previste dal comma 1, le
disposizioni   del   presente   capo  si  applicano  agli  interventi
agevolativi  rientranti  nel  quadro  della  programmazione dei fondi
strutturali comunitari e disciplinati nei provvedimenti attuativi:
    a)  del  capo  I  della  legge  regionale  4  marzo  2005,  n.  4
(interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e
medie  imprese  del  Friuli-Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza
della  Corte  di  giustizia  delle Comunita' europee 15 gennaio 2002,
causa   C-439/99,  e  al  parere  motivato  della  commissione  delle
Comunita' europee del 7 luglio 2004);
    b)  del  capo  VII  della  legge  regionale  3 giugno 1978, n. 47
(provvedimenti   a   favore   dell'industria   regionale   e  per  la
realizzazione di infrastrutture commerciali);
    c)  dell'art.  53-bis,  comma  1, della legge regionale 22 aprile
2002, n. 12 (disciplina organica dell'artigianato);
    d)  della  delega  di  funzioni  amministrative  alle  Camere  di
commercio  prevista dall'art. 42, comma 1, lettere d), i) e n), della
legge regionale n. 4/2005;
    e)  del  titolo  VII,  capo  Il, della legge regionale 5 dicembre
2005, n. 29 (normativa organica in materia di attivita' commerciali e
di  somministrazione  di  alimenti  e  bevande.  Modifica  alla legge
regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo»);
    f) degli articoli 13 e 26 della legge regionale 10 novembre 2005,
n.  26  (disciplina  generale  in  materia  di  innovazione,  ricerca
scientifica e sviluppo tecnologico);
    g)  del  capo  VIII  della  legge regionale 23 luglio 1984, n. 30
(interventi  straordinari  finalizzati  alla  ripresa  economica  nel
territorio della regione Friuli-Venezia Giulia).
   4. L'amministrazione regionale individua con procedura di evidenza
pubblica  l'organismo  intermedio  di  cui  all'art.  2, punto 6, del
regolamento  (CE) n. 1083/2006, gestore dell'attivita' finanziata dal
POR FESR di cui capo I della legge regionale n. 4/2005.
   5.  Ai  fini dell'attuazione delle attivita' previste dall'asse 4,
attivita'  4.1.a  del programma in relazione agli interventi previsti
anche dalla normativa richiamata al comma 3, lettera e):
    a)   per  piani  integrati  di  sviluppo  urbano  sostenibile  si
intendono  un  insieme  di  due  o piu' interventi pubblici o privati
strettamente connessi tra di loro e riconducibili a obiettivi unitari
e  coerenti per l'attuazione della strategia di sviluppo territoriale
locale   e  per  la  risoluzione  di  specifici  problemi  economici,
ambientali e sociali delle aree a cui si riferiscono;
    b)  le  aree  urbane  sono  identificate  in  via prioritaria nei
capoluoghi   e   nei  centri  urbani  a  valenza  territoriale,  come
individuati   all'art.   32  delle  norme  di  attuazione  del  piano
territoriale  regionale,  adottato  con  decreto del presidente della
Regione n. 0329/Pres., del 16 ottobre 2007;
    c) in seno al comitato interdirezionale di cui alla deliberazione
della  giunta  regionale  18 maggio 2007, n. 1173 (approvazione della
ripartizione  finanziaria  del  programma  operativo  «Competitivita'
regionale e occupazione» per il periodo di programmazione 2007-2013),
per  l'attivita' 4.1.a e' istituito un comitato di esperti competenti
per   la   valutazione   di   fattibilita'   e  di  ammissibilita'  a
finanziamento  dei  progetti previsti dai piani integrati di sviluppo
urbano  sostenibile,  anche  in  deroga  alla  disciplina  di settore
applicabile;
    d)  i  piani  integrati  di  sviluppo  urbano sostenibile possono
essere  attuati  dai  comuni  anche  quali organismi intermedi per il
tramite   anche   di  soggetti  pubblici  o  privati  particolarmente
qualificati,  tra i quali i centri di assistenza tecnica alle imprese
commerciali  (CAT)  riconosciuti  ai  sensi  dell'art. 85 della legge
regionale  n.  29/2005  e i centri di assistenza tecnica alle imprese
artigiane riconosciuti ai sensi dell'art. 72 della legge regionale n.
12/2002,   cui   sono  delegate  le  relative  funzioni  in  base  al
regolamento previsto dall'art. 27 della presente legge.