Art. 31. Interventi agevolativi regionali cofinanziati dai fondi strutturali 1. Anche al fine di garantire un adeguato livello di spesa coerentemente con quanto previsto dagli articoli 93 e seguenti del regolamento (CE) n. 1083/2006, le risorse stanziate in favore del programma possono finanziare operazioni inerenti a leggi regionali di settore e relativi strumenti attuativi, qualora le operazioni rispettino i criteri e le modalita' attuative delle singole attivita' del programma medesimo, le disposizioni dei regolamenti comunitari e quelle approvate in sede di comitato di sorveglianza. 2. Nei casi di cui al comma 1, ai fini dell'ammissione a finanziamento nell'ambito del programma, i beneficiari assumono formalmente nei confronti dell'amministrazione regionale l'impegno a rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale relativa ai fondi strutturali per il periodo di programmazione 2007-2013, anche laddove tali norme prevedano ulteriori obblighi in capo ad essi. 3. Con l'osservanza delle condizioni previste dal comma 1, le disposizioni del presente capo si applicano agli interventi agevolativi rientranti nel quadro della programmazione dei fondi strutturali comunitari e disciplinati nei provvedimenti attuativi: a) del capo I della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunita' europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della commissione delle Comunita' europee del 7 luglio 2004); b) del capo VII della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 (provvedimenti a favore dell'industria regionale e per la realizzazione di infrastrutture commerciali); c) dell'art. 53-bis, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (disciplina organica dell'artigianato); d) della delega di funzioni amministrative alle Camere di commercio prevista dall'art. 42, comma 1, lettere d), i) e n), della legge regionale n. 4/2005; e) del titolo VII, capo Il, della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (normativa organica in materia di attivita' commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo»); f) degli articoli 13 e 26 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico); g) del capo VIII della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30 (interventi straordinari finalizzati alla ripresa economica nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia). 4. L'amministrazione regionale individua con procedura di evidenza pubblica l'organismo intermedio di cui all'art. 2, punto 6, del regolamento (CE) n. 1083/2006, gestore dell'attivita' finanziata dal POR FESR di cui capo I della legge regionale n. 4/2005. 5. Ai fini dell'attuazione delle attivita' previste dall'asse 4, attivita' 4.1.a del programma in relazione agli interventi previsti anche dalla normativa richiamata al comma 3, lettera e): a) per piani integrati di sviluppo urbano sostenibile si intendono un insieme di due o piu' interventi pubblici o privati strettamente connessi tra di loro e riconducibili a obiettivi unitari e coerenti per l'attuazione della strategia di sviluppo territoriale locale e per la risoluzione di specifici problemi economici, ambientali e sociali delle aree a cui si riferiscono; b) le aree urbane sono identificate in via prioritaria nei capoluoghi e nei centri urbani a valenza territoriale, come individuati all'art. 32 delle norme di attuazione del piano territoriale regionale, adottato con decreto del presidente della Regione n. 0329/Pres., del 16 ottobre 2007; c) in seno al comitato interdirezionale di cui alla deliberazione della giunta regionale 18 maggio 2007, n. 1173 (approvazione della ripartizione finanziaria del programma operativo «Competitivita' regionale e occupazione» per il periodo di programmazione 2007-2013), per l'attivita' 4.1.a e' istituito un comitato di esperti competenti per la valutazione di fattibilita' e di ammissibilita' a finanziamento dei progetti previsti dai piani integrati di sviluppo urbano sostenibile, anche in deroga alla disciplina di settore applicabile; d) i piani integrati di sviluppo urbano sostenibile possono essere attuati dai comuni anche quali organismi intermedi per il tramite anche di soggetti pubblici o privati particolarmente qualificati, tra i quali i centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali (CAT) riconosciuti ai sensi dell'art. 85 della legge regionale n. 29/2005 e i centri di assistenza tecnica alle imprese artigiane riconosciuti ai sensi dell'art. 72 della legge regionale n. 12/2002, cui sono delegate le relative funzioni in base al regolamento previsto dall'art. 27 della presente legge.