Art. 32. Modifiche alla legge regionale n. 4/2005 1. Il comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 4/2005 e' sostituito dal seguente: «1. L'istruttoria e la valutazione delle domande sono svolte dal soggetto gestore del fondo di cui al comma 7, mediante una commissione composta da cinque membri, compreso il presidente, nominati dalla giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale alle attivita' produttive. La sede della commissione e' presso il soggetto gestore, che svolge anche l'attivita' di segreteria della commissione.». 2. Il comma 2 dell'art. 7 della legge regionale n. 4/2005 e' sostituito dal seguente: «2. I componenti della commissione devono essere in possesso dei necessari requisiti di professionalita', imparzialita', onorabilita' e competenza in materia di economia, innovazione e gestione delle imprese. I componenti della commissione devono essere altresi' caratterizzati da una posizione di terzieta' rispetto alle attivita' da valutare. I compensi spettanti ai componenti sono determinati con apposita delibera dalla giunta regionale.». 3. Il comma 7 dell'art. 7 della legge regionale n. 4/2005 e' sostituito dal seguente: «7. Il soggetto gestore svolge l'attivita' di concessione ed erogazione degli incentivi di cui al presente capo utilizzando il fondo per lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese, di seguito denominato fondo.». 4. Il comma 10 dell'art. 7 della legge regionale n. 4/2005 e' sostituito dal seguente: «10. La Regione stipula una convenzione con il soggetto gestore con cui sono disciplinati i rapporti inerenti allo svolgimento dell'attivita' istruttoria, con particolare riferimento ai tempi relativi all'istruttoria di ciascuna domanda. Gli oneri relativi alla commissione e gli altri oneri di funzionamento fanno carico al Fondo.». 5. Il comma 12 dell'art. 7 della legge regionale n. 4/2005 e' abrogato. 6. Il comma 14 dell'art. 7 della legge regionale n. 4/2005 e' sostituito dal seguente: «14. Ciascun consigliere regionale ha facolta' di accedere a documenti e verbali relativi all'attivita' di cui al comma 13, ancorche' riferibili all'attivita' del soggetto gestore. I piani strategici delle singole aziende possono essere visionati solo su esplicita richiesta e previa applicazione di adeguate procedure di riservatezza.». 7. Il comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 4/2005 e' sostituito dal seguente: «1. Le PMI beneficiarie sono tenute a documentare annualmente, e per tutta la durata del business plan, al soggetto gestore, lo stato di attuazione e i risultati raggiunti alla luce del business plan presentato con la domanda di incentivo. Devono essere tempestivamente comunicate al soggetto gestore e comunque entro sessanta giorni: a) le eventuali variazioni al business plan originariamente presentato; b) l'eventuale licenziamento o sostituzione del manager a tempo con altro manager; c) le variazioni nella quantita' o qualita' dei servizi di consulenza strategica che si rendano necessarie in relazione alle esigenze della PMI.». 8. Il comma 1 dell'art. 10 della legge regionale n. 4/2005 e' sostituito dal seguente: «1. Il soggetto gestore, sulla base della convenzione di cui all'art. 7, comma 10, e' tenuto a creare una banca dati della documentazione presentata dalle PMI beneficiarie dell'incentivo, al fine di consentire all'amministrazione regionale di monitorare i risultati conseguiti.». 9. La commissione di cui alla deliberazione della giunta regionale 23 settembre 2005, n. 2417 (legge regionale n. 4/2005, art. 7, comma 1 - composizione commissione Friulia S.p.A. Presa d'atto), resta in carica sino alla naturale scadenza. 10. La convenzione stipulata dall'amministrazione regionale, ai sensi dell'art. 7, comma 10, della legge regionale n. 4/2005, resta in vigore fino all'intervenuta aggiudicazione in esito all'espletamento della procedura di evidenza pubblica per l'individuazione del soggetto gestore.