Art. 32.

              Modifiche alla legge regionale n. 4/2005



   1.  Il  comma  1  dell'art.  7  della legge regionale n. 4/2005 e'
sostituito dal seguente:
   «1.  L'istruttoria  e la valutazione delle domande sono svolte dal
soggetto   gestore  del  fondo  di  cui  al  comma  7,  mediante  una
commissione  composta  da  cinque  membri,  compreso  il  presidente,
nominati dalla giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale
alle  attivita'  produttive.  La  sede della commissione e' presso il
soggetto  gestore,  che  svolge anche l'attivita' di segreteria della
commissione.».
   2.  Il  comma  2  dell'art.  7  della legge regionale n. 4/2005 e'
sostituito dal seguente:
   «2.  I  componenti della commissione devono essere in possesso dei
necessari  requisiti di professionalita', imparzialita', onorabilita'
e  competenza  in  materia  di economia, innovazione e gestione delle
imprese.  I  componenti  della  commissione  devono  essere  altresi'
caratterizzati  da una posizione di terzieta' rispetto alle attivita'
da  valutare. I compensi spettanti ai componenti sono determinati con
apposita delibera dalla giunta regionale.».
   3.  Il  comma  7  dell'art.  7  della legge regionale n. 4/2005 e'
sostituito dal seguente:
   «7.  Il  soggetto  gestore  svolge  l'attivita'  di concessione ed
erogazione  degli  incentivi  di  cui al presente capo utilizzando il
fondo  per  lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese, di
seguito denominato fondo.».
   4.  Il  comma  10  dell'art.  7 della legge regionale n. 4/2005 e'
sostituito dal seguente:
   «10.  La  Regione  stipula una convenzione con il soggetto gestore
con  cui  sono  disciplinati  i  rapporti  inerenti  allo svolgimento
dell'attivita'  istruttoria,  con  particolare  riferimento  ai tempi
relativi all'istruttoria di ciascuna domanda. Gli oneri relativi alla
commissione  e  gli  altri  oneri  di  funzionamento  fanno carico al
Fondo.».
   5.  Il  comma  12  dell'art.  7 della legge regionale n. 4/2005 e'
abrogato.
   6.  Il  comma  14  dell'art.  7 della legge regionale n. 4/2005 e'
sostituito dal seguente:
   «14.  Ciascun  consigliere  regionale  ha  facolta'  di accedere a
documenti  e  verbali  relativi  all'attivita'  di  cui  al comma 13,
ancorche'  riferibili  all'attivita'  del  soggetto  gestore. I piani
strategici  delle  singole  aziende  possono essere visionati solo su
esplicita  richiesta  e  previa applicazione di adeguate procedure di
riservatezza.».
   7.  Il  comma  1  dell'art.  9  della legge regionale n. 4/2005 e'
sostituito dal seguente:
   «1.  Le  PMI beneficiarie sono tenute a documentare annualmente, e
per  tutta la durata del business plan, al soggetto gestore, lo stato
di  attuazione  e  i  risultati raggiunti alla luce del business plan
presentato con la domanda di incentivo. Devono essere tempestivamente
comunicate al soggetto gestore e comunque entro sessanta giorni:
    a)  le  eventuali  variazioni  al  business  plan originariamente
presentato;
    b)  l'eventuale  licenziamento o sostituzione del manager a tempo
con altro manager;
    c)  le  variazioni  nella  quantita'  o  qualita'  dei servizi di
consulenza  strategica  che  si  rendano necessarie in relazione alle
esigenze della PMI.».
   8.  Il  comma  1  dell'art. 10  della legge regionale n. 4/2005 e'
sostituito dal seguente:
   «1.  Il  soggetto  gestore,  sulla  base  della convenzione di cui
all'art.  7,  comma  10,  e'  tenuto  a  creare  una banca dati della
documentazione  presentata  dalle PMI beneficiarie dell'incentivo, al
fine  di  consentire  all'amministrazione  regionale  di monitorare i
risultati conseguiti.».
   9. La commissione di cui alla deliberazione della giunta regionale
23  settembre 2005, n. 2417 (legge regionale n. 4/2005, art. 7, comma
1  -  composizione commissione Friulia S.p.A. Presa d'atto), resta in
carica sino alla naturale scadenza.
   10.  La  convenzione  stipulata dall'amministrazione regionale, ai
sensi  dell'art.  7, comma 10, della legge regionale n. 4/2005, resta
in    vigore    fino    all'intervenuta   aggiudicazione   in   esito
all'espletamento   della   procedura   di   evidenza   pubblica   per
l'individuazione del soggetto gestore.